8 Marzo 2017

Nuovo OIC 16 e rilevazione iniziale delle immobilizzazioni

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il nuovo principio contabile OIC 16 prevede che le immobilizzazioni il cui pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato debbano essere iscritte in bilancio “al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti””.

Le novità introdotte con riferimento alla disciplina sui debiti estendono pertanto la loro portata innovativa anche alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

Il riformulato OIC 19, recependo il nuovo dettato normativo, prevede infatti che i debiti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Giova preliminarmente ricordare che nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio per le micro-imprese, i debiti possono essere valutati al valore nominale, senza applicare quindi né il criterio del costo ammortizzato né l’attualizzazione.

In tutti gli altri casi, invece, nel caso in cui non sia previsto uno specifico tasso di interesse a fronte della dilazione, il tasso di interesse di mercato dovrà essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri che derivano dal debito: il valore iniziale di iscrizione del debito (e, quindi, della stessa immobilizzazione), sarà pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

Si ricorda, a tal proposito, che il tasso di interesse di mercato è il tasso di interesse che sarebbe stato applicato tra due parti indipendenti che intendono negoziare un’operazione similare di finanziamento.

Potrebbe tuttavia accadere che, a fronte della cessione dell’immobilizzazione, sia pattuita non solo una dilazione di pagamento, ma anche la corresponsione degli interessi. In tal caso:

  • troverà applicazione il criterio del costo ammortizzato, per cui il debito (e, conseguentemente, l’immobilizzazione) sarà iscritta al valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione. I costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sarà inclusa nel calcolo del costo ammortizzato, mediante il ricorso al tasso di interesse effettivo;
  • se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, sarà comunque necessario ricorrere al tasso di interesse di mercato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

In forza del principio di rilevanza, così come richiamato dall’OIC 19, deve ritenersi che le nuove modalità di iscrizione delle immobilizzazioni trovino applicazione nel caso in cui il pagamento sia differito di oltre 12 mesi.

Nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” l’OIC richiama inoltre ulteriori modifiche, quali:

  • l’eliminazione a qualsiasi riferimento all’area straordinaria del conto economico, in quanto non più prevista nella nuova disciplina di bilancio. Ne consegue, pertanto, che le plusvalenze non potranno più essere distinte in ordinarie o straordinarie, dovendo necessariamente essere tutte ricomprese nella voce A.5 “Altri ricavi e proventi” del conto economico;
  • la previsione di nuove disposizioni in tema di rilevazione iniziale delle immobilizzazioni, al fine di tener conto del riformulato principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

L’attuale versione del principio contabile prevede pertanto che le immobilizzazioni debbano essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato: generalmente, tale momento coincide con quello del trasferimento del titolo di proprietà, ma, “se in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”.

Si ricorda, infine, che il riformulato principio contabile OIC 16 ha eliminato la previsione in forza della quale “i fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere ammortizzati”.

È tuttavia oggi previsto quanto segue: “i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, … , non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile”.

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