18 Marzo 2017

Sabatini-ter: contributo maggiorato per i beni Industria 4.0

di Giovanna Greco
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Dallo scorso 1° marzo, le micro, piccole e medie imprese (PMI) possono presentare le domande per accedere al contributo maggiorato della Sabatini-ter per gli investimenti in beni dell’Industria 4.0. Le istanze devono essere presentate, in formato elettronico, utilizzando il nuovo modulo (release 4.0), disponibile nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito internet www.mise.gov.it.

Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per richiedere il contributo per gli investimenti ordinari, ossia diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Infatti, all’interno del nuovo modulo le imprese dovranno indicare la ripartizione tra:

  • investimenti cosiddetti ordinari;
  • investimenti in tecnologie digitali, sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. 4.0).

Le disposizioni si applicano sia alle domande presentate dal 1° marzo 2017, sia a quelle presentate prima di tale data, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

Si ricorda che l’agevolazione cd. “Nuova Sabatini”, istituita dall’articolo 2 D.L. 69/2013, è finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo italiano e a migliorare l’accesso al credito delle PMI per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il beneficio maggiorando del 30% il contributo per investimenti in “Industria 4.0”.

In dettaglio il MiSE ha stabilito:

  • le istruzioni per le imprese;
  • gli schemi di domanda e di dichiarazione da trasmettere per poter beneficiare dell’agevolazione.

Possono fruire delle agevolazioni le PMI che:

  • hanno sede operativa in Italia e risultano regolarmente costituite/iscritte nel Registro delle imprese (ovvero nel Registro delle imprese di pesca);
  • non sono nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono in condizioni di difficoltà;
  • risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e quindi non risultano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali .

Sono escluse dall’agevolazione le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione ATECO 2007).

Per ciascuna impresa beneficiaria il finanziamento cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del MiSE è soggetto ad una serie di condizioni:

  • va deliberato da una banca/intermediario finanziario entro il 31 dicembre 2018, a copertura degli investimenti;
  • deve avere durata massima di 5 anni (comprensivo di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non superiore a 12 mesi) decorrenti:
  1. dalla data di stipula del contratto di finanziamento o
  2. dalla data di consegna del bene nel caso di leasing;
  • deve essere deliberato per un valore non inferiore a € 20.000 e non superiore ad € 2.000.000 (anche se frazionato in più iniziative di acquisto);
  • deve essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
  • deve essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni:
  1. dalla stipula del contratto di finanziamento o
  2. dalla data di consegna del bene nel caso di

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali:

  • oggetto di investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 4.0);
  • destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
  • a uso produttivo e ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione:

  • nella forma di contributo “in conto interessi”;
  • pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento a un tasso d’interesse annuo pari a:
  1. 2,75% per gli investimenti ordinari;
  2. 3,575% (maggiorazione del 30% rispetto al tasso previsto per gli investimenti ordinari) per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
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