Ravvedimento operoso F24 a zero: ecco le sanzioni applicabili
di Marco BombenCon la risoluzione n. 36/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili in relazione all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Come noto, i crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
L’istituto della compensazione, tuttavia, è soggetto alla limitazione di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 la quale fissa in 700.000 euro il limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
A tal proposito, ed al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione è prevista una sanzione pari:
- 50 € se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
- 100 € se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.
Il contribuente può tuttavia regolare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato:
- l’ammontare del credito,
- le somme compensate, e
- versando la sanzione in misura ridotta.
Quanto alla sanzione da versare, la risoluzione n. 36/E di ieri ha precisato che la stessa si determina in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione così come riportato nella seguente tabella riepilogativa.
RITARDO | RIDUZIONE | SANZIONE |
ENTRO 5 GG LAVORATIVI | 1/9 DI 50 € | 5,56 € |
SUPERIORE A 5 GG LAVORATIVI MA ENTRO 90 GG | 1/9 DI 100 € | 11,11 € |
ENTRO UN ANNO DALL’OMISSIONE | 1/8 DI 100 € | 12,50 € |
ENTRO DUE ANNI DALL’OMISSIONE | 1/7 DI 100 € | 14,29 € |
OLTRE DUE ANNI DALL’OMISSIONE | 1/6 DI 100 € | 16,67 € |
DOPO LA CONSEGNA DI UN PVC (*) | 1/5 DI 100 € | 20,00 € |
(*salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997)
Con riferimento all’ammontare delle predette sanzioni, il documento di prassi in esame precisa inoltre che “poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire”. Di conseguenza, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.
21 Marzo 2017 a 9:58
mi sfugge un particolare: perché nei primi 30 giorni non si applica la riduzione ad un decimo?
grazie
21 Marzo 2017 a 13:44
La riduzione della sanzione ad un decimo del minimo opera ai sensi del comma 1, lettera a) del D.Lgs. 472/1997 nei casi “di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione”; pertanto, in mancanza del versamento, si deve ritenere che tale riduzione non sia applicabile.
12 Settembre 2017 a 14:58
la sanzione è, a sua volta, compensabile o deve essere materialmente pagata? e nel caso in cui sia più conveniente il ravvedimento operoso calcolato sulle somme versate il contribuente ha facoltà di scegliere di calcolare interessi e sanzioni e versare un F24 a saldo zero con ravvedimento?
Grazie