6 Aprile 2017

Nessun invio corrispettivi per ricariche, tabacchi e “gratta e vinci”

di Raffaele Pellino
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Esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi di cui al D.Lgs. 127/2015 i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci”. Questo è quanto chiarito dalla risoluzione 44/E/2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sugli adempimenti a cui sono tenuti i rivenditori che erogano beni e servizi tramite vending machine.

Aspetti generali

Come noto, l’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015 (così come modificato dal D.L. 193/2016) dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2017, i soggetti passivi sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Tuttavia, con un apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate può differire tale terminein relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Con la risoluzione 116/E/2016, il Fisco ha chiarito che per “distributore automatico” (o vending machine) si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito da almeno tre componenti hardware specifiche, tra le quali è garantito un collegamento automatico. Tali componenti vanno individuate in:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (con processore e memoria) capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
  • un erogatore di beni e/o servizi.

Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate:

  • con il provvedimento del 30 giugno 2016 ha disciplinato una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano, oltre alle componenti hardware indicate (una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli; un erogatore di prodotti o servizi), una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate;
  • con il provvedimento del 30 marzo 2017 ha definito le regole tecniche ed i termini per la memorizzazione e trasmissione dei dati relativi ai “distributori automatici” non dotati di una “porta di comunicazione” che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo per l’invio successivo al sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Restano esclusi della regolamentazione i distributori automatici di carburante oggetto di un successivo intervento.

I soggetti Iva che utilizzano distributori automatici privi di una “porta di comunicazione” dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni a partire dal 1° agosto 2018.  A fronte dei suddetti obblighi, decorrenti rispettivamente, dal 1° aprile 2017 e dal 1° gennaio 2018, sono stati chiesti chiarimenti riguardo l’esclusione dagli stessi per specifiche casistiche.

I casi di esclusione dall’obbligo

A dissipare i dubbi in merito alle esclusioni dall’obbligo previsto dal D.Lgs. 127/2015, è intervenuta dapprima la citata risoluzione AdE 116/E/2016 in cui è stato evidenziato che restano esclusi:

  • tutte le ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate);
  • gli apparecchi che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali); ovvero erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (si pensi ai biglietti di trasporto e di sosta).

Nel confermare tali ipotesi di esclusione, la risoluzione di ieri pone all’attenzione un ulteriore presupposto della normativa ossia che la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua.

In altre parole – precisa l’Agenzia – “qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento – fungendo, di fatto, da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso – le previsioni del D.Lgs. 127/2015 non troveranno applicazione”.  

Ne consegue che sono escluse dall’obbligo in esame le operazioni ricadenti nell’alveo del regime Iva, cd. “monofase” (articolo 74 del D.P.R. 633/1972). In tal caso, infatti, vi è un unico soggetto debitore d’imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Analoga esclusione è prevista anche per le lotterie ad estrazione istantanea (“gratta e vinci”), esenti dall’imposta in base all’articolo 10 del decreto Iva.

Pertanto, non vanno comunicati i dati relativi le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato, di ricariche telefoniche e di “gratta e vinci”. L’adempimento in esame troverà, invece, applicazione per tutte le altre tipologie di cessione (ivi comprese le prestazioni di servizi).

Alla luce dei chiarimenti forniti, quindi, i distributori “misti”, ossia quelli che erogano sia beni soggetti a Iva ordinaria sia beni esclusi dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, sono tenuti ad effettuare la trasmissione dei dati in relazione ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (“merce varia”).

Dottryna