18 Aprile 2017

La Formazione Professionale Continua: il nuovo triennio 2017-2019

di Federica Furlani
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Dal 1° gennaio 2017 decorre il nuovo triennio formativo 2017 – 2019, il primo di applicazione per tutti gli anni del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3.12.2015 e in vigore dal 1.1.2016.

Pare quindi utile ricordare i principali obblighi ai quali ogni collega professionista è chiamato ad adempiere, anche alla luce delle conseguenze che ne possono derivare in materia disciplinare, sulla base del nuovo Codice delle sanzioni disciplinari approvato dal CNDCEC e in vigore dal 1° gennaio 2017; nuovo Codice che fornisce ai Consigli di Disciplina territoriali indicazioni uniformi in ordine alle modalità e alla gradazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle singole norme deontologiche.

Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti professionali, mediante le attività formative previste dal Regolamento stesso, che l’iscritto può scegliere liberamente in relazione alle proprie esigenze professionali.

Almeno 9 crediti però devono in ogni caso essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In ciascun anno l’iscritto deve inoltre acquisire un minimo di 20 crediti formativi professionali; qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Quando l’obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l’iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell’anno.

Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi; se invece sono svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali.

Gli iscritti che superano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.

Riduzioni del numero di crediti formativi da maturare sono concesse all’iscritto nell’Albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, all’iscritto nell’elenco speciale e all’iscritto nell’Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione.

Questi sono infatti tenuti ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In ciascun anno, inoltre, devono acquisire minimo 7 crediti formativi professionali; se in un anno acquisiscono più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

La richiesta di riduzione (e non di esenzione), quindi, come accadeva in passato, dei crediti utili per l’adempimento dell’obbligo formativo per il mancato esercizio, anche occasionale, della professione deve essere presentata alla segreteria dell’Ordine di appartenenza e ha efficacia dal 1° gennaio dell’anno in corso.

L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di riduzione dei crediti obbligatori e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale.

L’iscritto può infine essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

  • maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre iscritto nell’Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità ed è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;
  • servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
  • malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore; Il Consiglio dell’Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

Anche in questo caso le richieste di esenzione devono essere presentate senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo minimo annuale.

Infine si ricorda che è compito degli Ordini territoriali verificare l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti tramite:

  • verifiche annuali con riferimento al numero minimo annuo di crediti formativi e
  • al termine di ogni triennio con riferimento al numero triennale dei crediti e al numero dei crediti che devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

Dottryna