11 Maggio 2017

La quantificazione del contributo unificato sugli atti giudiziari

di EVOLUTION
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Il contributo unificato rappresenta la tassa da pagare per la presentazione di un ricorso tributario.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le modalità di determinazione e quantificazione del contributo dovuto nei diversi gradi di giudizio.

Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 115/2002 (così come modificato dal D.L. 98/2011) a partire dai ricorsi di primo o secondo grado notificati dal 7/07/2011 – indipendentemente dalla data di deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie e dalla data di iscrizione a ruolo – è applicabile il contributo unificato per “ciascun grado di giudizio”.

Il soggetto che prima si costituisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. L’Amministrazione pubblica, invece, può optare per la prenotazione a debito dell’importo dovuto ex articolo 11 D.P.R. 115/2002.

La quantificazione del contributo unificato avviene in base al valore della lite. Infatti, l’articolo 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002 dispone che per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi.

 CONTRIBUTO UNIFICATO  VALORE DELLA LITE
 € 30  fino a € 2.582,28
 € 60  superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000
 € 120  superiore a € 5.000 e fino a €25.000 (e per le controversie tributarie di valore indeterminabile)
 € 250  superiore a € 25.000 e fino a € 75.000
 € 500  superiore a € 75.000 e fino a € 200.000
 € 1.500  superiore a € 200.000

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 e dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il valore della lite è dato per ciascun atto impugnato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atti irrogativi di sole sanzioni, invece, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.Nel giudizio di cassazione il contributo unificato previsto per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie è raddoppiato in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, applicabile anche nel processo tributario ex articolo 261 D.P.R. 115/2002.

Esso, comunque, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

Inoltre, la parte, all’atto della costituzione in giudizio, è tenuta ad allegare la documentazione che certifica il pagamento del contributo unificato.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare n. 1 del 21/09/2011, ha previsto tre modalità di versamento:

  • modello F23;
  • presso gli uffici postali su apposito conto corrente;
  • presso le tabaccherie convenzionate su specifico contrassegno recante la dicitura “Contributo unificato tributario”.

In caso di omesso/insufficiente versamento del contributo unificato, secondo quanto precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la citata circolare n. 1 del 21/09/2011, la segreteria della Commissione tributaria deve trasmettere alla parte un invito a regolarizzare la propria posizione ed è comunque tenuta a ricevere l’atto.

Ai fini sanzionatori il Ministero invita le segreterie a osservare la seguente graduazione:

  • 33% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell’invito, ma entro 60 giorni dalla notifica;
  • 150% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno successivo alla notifica dell’invito;
  • 200% dell’importo dovuto, negli altri casi.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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