13 Maggio 2017

L’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino

di Viviana Grippo
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Secondo il dettato dell’articolo 14 del D.P.R. 600/1973e dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Ne deriva che se una società negli anni n e n + 1 ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino scatterà a partire dall’anno n + 3 (secondo periodo di imposta successivo). Per poter escludere l’obbligo di dover tenere oltre al libro giornale, al libro degli inventari e ai registri prescritti ai fini Iva anche le scritture ausiliarie di magazzino, è necessario quindi effettuare un apposito controllo dei due valori su indicati: ricavi e rimanenze.

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