24 Maggio 2017

Atti impositivi autonomamente impugnabili

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Per la proposizione del ricorso tributario è fondamentale individuare gli atti impositivi autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Contenzioso”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo individua nel dettaglio gli atti impositivi autonomamente impugnabili e i relativi vizi che possono essere fatti valere in giudizio.

L’elencazione degli atti che possono essere oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie è contenuta nell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 546/1992.

In particolare, la norma in esame stabilisce che il ricorso tributario può essere proposto avverso i seguenti atti:

  • avviso di accertamento del tributo;
  • avviso di liquidazione del tributo;
  • atto di irrogazione delle sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili ex articolo 77 D.P.R. 602/1973;
  • fermo di beni mobili registrati ex articolo 86 D.P.R. 602/1973;
  • atto catastale;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Diversamente dall’orientamento giurisprudenziale precedente, secondo le pronunce più recenti il citato elenco non ha carattere tassativo, dovendo essere, invece, interpretato estensivamente.

Ad ogni modo gli atti indicati nell’articolo 19 possono essere impugnati solo per vizi propri, salvo l’irregolarità della notifica.

Difatti, in quest’ultimo caso, gli stessi saranno impugnabili unitamente all’ultimo atto notificato e sarà possibile eccepire anche i vizi contenuti nell’atto precedente.

Spostando l’analisi sui vizi dai quali può essere afflitto l’atto impositivo, si ricorda che gli stessi possono essere distinti in due diverse tipologie:

  • vizi di merito (o sostanziali), i quali attengono alla fondatezza della pretesa e, in caso di annullamento dell’atto, precludono la notifica di un nuovo atto;
  • vizi di legittimità (o formali), i quali attengono alla forma dellatto e, in caso di annullamento dell’atto, non precludono la notifica di un nuovo atto, se l’Amministrazione finanziaria è ancora nei termini.

Con riferimento alla seconda delle due tipologie, si ricorda che, ai sensi del comma 2, del citato articolo 19, gli atti impositivi devono necessariamente indicare:

  • il termine entro il quale il ricorso deve essere proposto;
  • la Commissione tributaria competente;
  • le relative forme per la spedizione del ricorso.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Appello e revocazione nel contenzioso tributario: normativa e presupposti