Flat tax neo domiciliati: esercizio dell’opzione per i familiari
di Raffaele PellinoCon la circolare 17/E/2017 di ieri arrivano i primi chiarimenti delle Entrate sul regime agevolato destinato agli stranieri che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero; questa, si ricorda, è stabilita forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valida l’opzione.
Ai fini del beneficio occorre, in generale, la presenza delle seguenti 2 condizioni:
- trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- residenza all’estero per almeno nove dei dieci anni precedenti all’inizio di validità dell’opzione.
Così, ad esempio, un soggetto che è stato residente all’estero dal 2006 al 2015 e si trasferisce in Italia a marzo 2016, acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese nel medesimo anno, potrà accedere al nuovo regime a partire dal 2017, versando l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018.
La norma di cui all’articolo 24-bis del Tuir, prevede la possibilità di “estendere” tale regime agevolato anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.
Si tratta, in particolare, delle persone tenute all’obbligo degli alimenti elencate nell’articolo 433 del cod. civ., ossia il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un’unione civile), i figli o, in mancanza, i discendenti o ascendenti più prossimi. Anche in tal caso, occorre che siano rispettate le suddette 2 condizioni.
In merito al requisito temporale attinente il periodo di residenza all’estero, l’Agenzia precisa che ai fini del calcolo “a ritroso” dei 10 anni precedenti, rileva, come momento iniziale, “l’anno di estensione dell’opzione per il singolo familiare e non quello in cui è stata esercitata per la prima volta l’opzione da parte del beneficiario principale”. Quindi, se il contribuente principale ha optato per il regime agevolato nel 2017 ma l’estensione al familiare è avvenuta nel 2018, il calcolo a ritroso dei 10 anni parte dal 2018 e non dal 2017.
La facoltà di estendere ai familiari la suddetta opzione viene esercitata dal contribuente principale, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi relativa:
- all’anno in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia;
- all’anno successivo a quello del trasferimento della residenza; in tal caso l’accesso al regime “speciale” è consentito solo se l’anno di trasferimento in Italia costituisca l’unico periodo, dei 10 precedenti quello di validità dell’opzione, in cui il familiare non risulta essere residente all’estero.
A tal fine, il contribuente principale è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi una serie di informazioni riguardanti il familiare nei cui confronti egli ha “esteso” l’opzione, quali:
- i dati anagrafici, il codice fiscale e gli indirizzi di residenza in Italia;
- lo status di non residente in Italia per almeno nove dei dieci anni precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva (per questi si applicheranno le regole ordinarie di imposizione).
Allo stesso modo, il familiare deve manifestare la volontà di fruire dell’opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo anno di validità dell’estensione, indicando: i dati identificativi del contribuente principale nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti previsti per l’estensione del regime.
Laddove il familiare si avvalga della facoltà di escludere alcuni Stati o territori esteri dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva, tale scelta è irrevocabile; la stessa può essere modificata “solo nell’ottica di ampliare il novero delle esclusioni”.
Quindi, in sede di “estensione” dell’opzione, l’indicazione delle giurisdizioni estere escluse spetta al contribuente principale ed è confermata dal familiare stesso (nella rispettiva dichiarazione), mentre negli anni successivi sarà il solo familiare a indicare in dichiarazione eventuali modifiche o integrazioni.
Si ricorda che la validità dell’opzione esercitata per i familiari:
- decorre dall’anno d’imposta in relazione al quale viene effettuata l’estensione
- e cessa, salvo revoca o decadenza, allo scadere dei 15 anni decorrenti dal primo periodo di validità dell’opzione esercitata dal contribuente principale.
In tal caso – precisa l’Agenzia – se il termine di 15 anni ricominciasse a decorrere ogni qual volta venga modificata l’opzione si eluderebbe il limite massimo di durata del beneficio.
Per quanto concerne, infine, la revoca dall’opzione, si fa presente che questa:
- può essere effettuata sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione;
- è efficace dall’anno d’imposta in cui è stata effettuata in dichiarazione.
Nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato la loro facoltà di revoca.
Tale procedura può riguardare uno, solo alcuni o tutti i familiari che fruiscono del regime opzionale e può essere manifestata nei confronti di ciascuno di loro in periodi d’imposta differenti.
Così, ad esempio, se un neo-residente ha optato per il regime agevolato nel 2017 e, a partire dal 2022, si trova nella situazione in cui non ha più convenienza ad applicare l’imposta sostitutiva, per uscire dal regime facoltativo dovrà revocare l’opzione per il 2022 nella relativa dichiarazione dei redditi, da presentare entro il 30/09/2023. Qualora il suddetto contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione, lo stesso dovrà manifestare l’intenzione di revocare il regime mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Accertamento) da presentare, anche in questo caso, entro il 30/09/2023.