27 Maggio 2017

Comunicazioni periodiche Iva: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

di Alessandro Bonuzzi
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Il D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere la Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali).

In vista della prima imminente scadenza dell’adempimento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ), puntualmente riprese nella seguente tabella.

QUESITO RISPOSTA
Importo del rigo VP8

“Il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione”

Imponibile delle operazioni passive in cui il cessionario/committente è debitore dell’Iva

“Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l’imponibile delle operazioni passive per le quali egli è debitore dell’imposta.

Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l’imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo sempreché detraibile).

Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l’imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2)”

Fatture emesse dagli autotrasportatori

Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione)”

Imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita

L’imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l’esigibilità dell’imposta

Presenza di 2 attività: una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali

In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l’eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Liquidazione di marzo a debito di 500
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.

Caso n. 2

  • Liquidazione di marzo a debito di 300
  • Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

  • Liquidazione di giugno a debito
  • Liquidazione del 2° trimestre a debito

Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.

Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile

Ammontare del credito Iva dell’anno precedente da utilizzare in compensazione/detrazione

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9

Riporto del credito dell’anno precedente non utilizzato in gennaio

Una volta indicato il credito dell’anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l’eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, … il credito dell’anno precedente, per l’eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9

Compilazione del rigo VP9 (Credito anno precedente) se si intende compensare in F24 il credito Iva dell’anno precedente non utilizzato

Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell’anno precedente occorre esporre l’importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-“.

A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

  • Credito dell’anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
  • La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l’intera quota residua del credito dell’anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell’anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato – 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile

Compilazione in caso di liquidazione periodica a debito senza versamento, ma con successiva regolarizzazione tramite ravvedimento

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007

Fatture emesse in regime di split payment

In questi casi “è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l’imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l’imposta nell’Iva esigibile (rigo VP4)

Obbligo di presentazione se non è stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un trimestre

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.

 

Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente

Regimi monofase

Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta (ad esempio, l’editore deve indicare nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell’IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante

Credito da rettifica della detrazione in caso di passaggio dal regime speciale agricolo al regime ordinario

“Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta)”

Rettifica di una Comunicazione già trasmessa dopo che è scaduto il termine di presentazione

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse

Iva non versata in quanto non superiore a 25,82 euro

L’Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, … il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo

Pubbliche amministrazioni con partita Iva
 

Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di split payment devono riportare nel rigo VP4 soltanto l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica Iva e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di split payment relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l’Iva “scissa” va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015

 

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