Il rapporto tra la revocazione e l’appello dinanzi al giudice tributario
di Angelo GinexLa revocazione è un mezzo di impugnazione di carattere eccezionale, in quanto esperibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata per i motivi tassativi previsti nell’articolo 395 c.p.c., in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 64 D.Lgs. 546/1992.
In particolare, le norme succitate distinguono tra:
- revocazione ordinaria, che si fonda su vizi emergenti dalla sentenza stessa o riguardanti elementi conosciuti o conoscibili dalla parte e va proposta entro gli ordinari termini di impugnazione, in caso di:
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- errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (c.d. errore revocatorio);
- conflitto teorico tra giudicati;
- e revocazione straordinaria, che può essere proposta entro 60 giorni dalla scoperta del vizio revocatorio o anche dopo lo spirare dei termini ordinari di impugnazione, in caso di:
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- dolo di una delle parti in danno dell’altra;
- falsità di documenti;
- rinvenimento di nuovi documenti;
- dolo del giudice.
Sul punto, occorre precisare che le sentenze della Commissione tributaria provinciale possono essere impugnate esclusivamente per revocazione straordinaria, mentre quelle pronunciate dalla Commissione tributaria regionale possono essere impugnate sia per revocazione ordinaria che per revocazione straordinaria.
Quindi, con particolare riferimento alle sentenze pronunciate a conclusione del giudizio di primo grado, si evidenzia che esse sono suscettibili di essere impugnate mediante:
- appello nel termine breve o lungo previsto dalla legge;
- revocazione straordinaria dopo il passaggio in giudicato;
con esplicita esclusione della revocazione ordinaria ex articolo 64 D.Lgs. 546/1992.
La ratio di tale previsione risiede nel fatto che l’appello è un mezzo di impugnazione “a critica libera”, a differenza del rimedio revocatorio che è un mezzo di impugnazione “a critica vincolata”, con la conseguenza che, in tale fase processuale, i motivi di revocazione ordinaria rientrano nei motivi di appello.
In altri termini, l’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa e il conflitto teorico tra giudicati possono essere sollevati direttamente mediante il ricorso in appello, escludendo di fatto la necessità di esperire la revocazione ordinaria anche avverso le pronunce di primo grado. Diversamente, si consentirebbe un anomalo concorso di impugnazioni.
Invece, avverso le sentenze emesse dalla Commissione tributaria regionale è possibile proporre, oltre al ricorso per cassazione, sia la revocazione ordinaria che la revocazione straordinaria, le quali hanno però carattere pregiudiziale, costituendo le questioni di fatto un antecedente logico rispetto a quelle di legittimità.
Per tale ragione, l’articolo 398 c.p.c. prevede che il giudice dinanzi al quale è proposta la revocazione possa sospendere, su istanza di parte, il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata l’azione proposta.