I nuovi criteri per valutare la congruità delle transazioni ai fini TP
di Marco BargagliCon il D.L. 50/2017 (la cd. “Manovra correttiva”), il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla normativa sui prezzi di trasferimento infragruppo (nota come transfer pricing).
Come noto, la disciplina sostanziale di riferimento relativa alla corretta determinazione dei prezzi praticati nelle transazioni intercompany è contenuta nell’articolo 110, comma 7, del Tuir, a mente del quale i componenti di reddito derivanti da operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti o dei servizi effettuati.
La novella normativa si pone nell’ambito delle azioni intraprese dalle autorità di governo, in linea con le raccomandazioni OCSE, con la finalità di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti (c.d. cooperative compliance), prevedendo:
- una modifica all’originaria formulazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir;
- l’introduzione, in seno al D.P.R. 600/1973, del nuovo articolo 31-quater.
Nello specifico, la nuova formulazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, dopo le modifiche introdotte dal citato D.L. 50/2017 è la seguente: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”.
In merito, a mente del nuovo articolo 31-quater del D.P.R. 600/1973, la rettifica in diminuzione del reddito operata a norma dell’articolo 110, comma 7, secondo periodo, del Tuir può essere riconosciuta:
- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ossia dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di apposita istanza presentata da parte del contribuente sulla base delle modalità e nei termini previsti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato estero con il quale risulta essere stata stipulata una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.
Sullo specifico punto, si ricorda che i metodi per risolvere le controversie derivanti da rettifiche TP sono previsti dalle seguenti fonti normative transazionali:
- convenzione Italia – Unione Europea 90/436/CE, ratificata dall’Italia con la Legge 99/1993 (denominata “Convenzione arbitrale”), che viene utilizzata unicamente per risolvere “l’eliminazione della doppia imposizione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate” (ossia le problematiche connesse con il “Transfert pricing”);
- articolo 25 del modello di convenzione OCSE, che ha una portata più ampia, in quanto si applica anche a tutti i casi in cui un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o ambedue gli Stati contraenti comportino per lui un’imposizione non conforme alla Convenzione (quindi in caso di rettifiche da TP ma anche nell’ipotesi di dual residence riferita a profili di esterovestizione societaria).
In conclusione, l’intervento legislativo ha recato i seguenti effetti:
- eliminazione nel corpus normativo previsto in tema di imposte sui redditi, di qualsiasi riferimento al criterio del valore normale (ex articolo 9, comma 3, del Tuir), prevedendo che le componenti reddituali infragruppo (costi e ricavi) devono essere determinate sulla base degli standard internazionali ovvero «con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili». In buona sostanza, in linea con il noto principio di libera concorrenza (c.d. arm’s lenght) il criterio di determinazione della congruità dei prezzi di trasferimento viene ora adeguato a quello previsto dall’OCSE (cfr. articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi);
- per quanto riguarda le determinazioni in diminuzione del reddito, le stesse saranno riconosciute alle condizioni previste dal nuovo articolo 31-quater del D.P.R. 600/1973, ossia: previa esecuzione di accordi derivanti dalle procedure amichevoli (c.d. Mutual Agreement Procedure) previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CE del 1990; dalla conclusione di controlli effettuati nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano stati condivisi dagli Stati partecipanti; dalla presentazione di un’istanza ad opera del contribuente, sulla base delle modalità che saranno definite dal provvedimento in emanazione da parte dell’Agenzia delle entrate.