È nulla la notifica dell’appello presso il domicilio della parte
di Luigi FerrajoliIn tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per violazione dell’articolo 330 c.p.c., applicabile – nella parte in cui impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto ex articolo 170 c.p.c. – in virtù del richiamo di cui agli articoli 1, comma 2 e 49 del D.Lgs. 546/1992. Ne consegue, in caso di omessa costituzione dell’appellato, la necessaria rinnovazione ex articolo 291 c.p.c..
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8426 del 31.03.2017 in una vicenda che vedeva Equitalia Sud S.p.a. proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, che, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto illegittima l’iscrizione ipotecaria effettuata a carico di un contribuente per debiti tributari in quanto non sarebbe sussistita la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento.
Equitalia lamentava, con l’unico motivo di ricorso, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado per violazione dell’articolo 101 c.p.c.; l’Agente della riscossione non aveva, infatti, partecipato al processo di appello, ma, secondo Equitalia, la CTR non aveva rilevato che la mancata partecipazione era dipesa dalla nullità della notificazione dell’atto di impugnazione, che era stata eseguita non presso il procuratore costituito in primo grado, bensì presso uno sportello della stessa Equitalia.
Tale nullità, che doveva essere sanata mediante rinnovazione della notifica, aveva precluso ad Equitalia di partecipare al giudizio di appello e di proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata notificazione delle cartelle.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo che nel caso in esame si era effettivamente verificata una violazione dell’articolo 330 c.p.c., che, nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, risulta pacificamente applicabile al processo tributario.
Secondo la Cassazione, la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nell’articolo 17 del D.Lgs. 546/1992, secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’articolo 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) ma non all’articolo 330 c.p.c., che risulta invece applicabile, in virtù del richiamo contenuto negli articoli 1, comma 2 e 49 del D.Lgs. 546/1992 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore “ad litem“, in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa.
La Corte di Cassazione ha quindi precisato che la notificazione dell’atto di appello direttamente ad Equitalia ha comportato quale conseguenza la nullità della medesima, richiamando il principio già espresso nella precedente ordinanza n. 2707/2014 secondo cui: “nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio; ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’articolo 156 c.p.c., comma 2“.
Nel caso in esame, stante la mancata costituzione di Equitalia nel giudizio di appello, non si è verificata alcuna sanatoria della violazione, pertanto la CTR avrebbe dovuto rilevare il vizio della notificazione e disporre la rinnovazione della medesima ex articolo 291 c.p.c. Non avendo il giudice di seconde cure posto in essere la rinnovazione, la Cassazione ha riconosciuto la nullità del giudizio di gravame.
La Suprema Corte non ha inoltre ritenuto pertinente il richiamo fatto dalla difesa della contribuente alla possibilità di consegna in mani proprie prevista, per il giudizio tributario, dall’articolo 17 D.Lgs. 546/1992, posto che, nella fattispecie de qua, non si era trattato di notificazione alla sede legale e nemmeno di consegna a mani proprie del destinatario (legale rappresentante di Equitalia), bensì di mero recapito presso un ufficio operativo della società.