7 Giugno 2017

Sempre più estesa la responsabilità del commercialista

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il commercialista è tenuto ad informare il cliente della possibilità di ricorrere in Cassazione per impugnare una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ed è altresì tenuto a comunicare al cliente che si rende a tal fine necessario l’intervento di un avvocato.

La statuizione potrebbe essere perfettamente condivisibile se non si considerasse la circostanza che il professionista chiamato a risarcire il dannoaveva prestato soltanto consulenza contabile per la ditta individuale e non aveva ricevuto alcun incarico riguardante la sentenza da impugnare”.

Più precisamente, nel resistere al ricorso, il professionista aveva precisato che:

  • non era mai stato destinatario di un incarico concernente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, dinanzi alla quale il cliente era stato difeso da altro professionista (così come nel primo grado del giudizio tributario),
  • il cliente non aveva mai consegnato al suo studio la copia del dispositivo della sentenza e neppure i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.

D’altra parte non era stata prodotta in giudizio, da parte del cliente, alcuna prova delle missive inoltrate al professionista, o dei solleciti allo stesso indirizzati.

Purtuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2016, n. 13007 ha ritenuto che “il dovere di diligenza impone, tra gli altri, l’obbligo, non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell’ambito della competenza del professionista…, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito”.

I Giudici hanno quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello, al fine di procedere ad un nuovo esame dei fatti di causa, accertando l’effettivo contenuto dell’incarico conferito al professionista.

Basta quindi una domanda, posta oralmente e riguardante un incarico conferito a soggetti terzi, per far scattare la responsabilità del professionista?

Leggendo la sentenza, effettivamente, si comprende che la questione di diritto è un’altra: l’incarico di fornire una consulenza, sia pure “di carattere tecnico” e “di prima informazione”, fa scattare l’obbligo di informare il cliente “anche dei rimedi astrattamente esperibili, pur se non praticabili dallo stesso professionista”.

In altre parole, la circostanza che il commercialista non sia abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione non lo esonera da responsabilità.

Purtuttavia, quell’obbligo di “dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente”, richiamato dalla sentenza in commento, non può che lasciare l’amaro in bocca. Ciò ancor più ove si consideri che il professionista, nel caso di specie, non aveva assistito il contribuente nello specifico ricorso tributario, ed era un semplice consulente contabile al quale era stata richiesta una generica informazione.

Soprattutto considerato il numero di consulenze di “prima informazione” che vengono sottoposte ai professionisti, pare evidente che, accogliendo questo orientamento giurisprudenziale, la responsabilità professionale in capo ai consulenti che quotidianamente affiancano l’imprenditore finirebbe per dilatarsi enormemente, estendendosi a questioni lontane dalla mera corretta tenuta della contabilità e determinazione delle imposte.

Al fine di garantire una condotta irreprensibile, il professionista che assiste l’impresa dovrebbe quindi rilasciare i suoi pareri, in forma scritta, a fronte di ogni consulenza richiesta in ambito contabile e fiscale, pur non avendo ricevuto specifico incarico.

D’altra parte, nella sentenza, seppur si riconosca rilevanza alla richiesta di consulenza in forma orale, qualificandola come “prima consulenza”, nulla viene detto in merito alla possibilità che lo stesso commercialista abbia fornito una risposta orale, informale come lo era stata la domanda.

In sostanza, se è vero che il commercialista deve “dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente”, come può dimostrare, in concreto, di averle sempre date?

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