14 Giugno 2017

Gli effetti della conciliazione giudiziale dinanzi al giudice tributario

di Angelo Ginex
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La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso cui è possibile definire totalmente o parzialmente la controversia pendente dinanzi al giudice tributario, anche attraverso la fattiva opera di collaborazione e di incentivazione da parte degli organi giudicanti.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015, gli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992 prevedono che la definizione concordata tra le parti in causa possa verificarsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e regionale.

In particolare, il novellato articolo 48 D.Lgs. 546/1992, rubricato Conciliazione fuori udienza, prevede che, in caso di accordo fuori udienza, le parti possano presentare un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai difensori, per la definizione totale o parziale della controversia.

Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In caso di accordo parziale, nel rispetto del divieto di sentenze non definitive o parziali ex articolo 35, comma 3, D.Lgs. 546/1992, il giudice dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, disponendo per il resto il prosieguo della causa.

La conciliazione fuori udienza si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

L’articolo 48-bis D.Lgs. 546/1992, rubricato Conciliazione in udienza, prevede invece che ciascuna delle parti possa presentare, fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia. All’udienza, la Commissione tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione, potendo concedere anche un rinvio per l’eventuale perfezionamento dell’accordo.

La conciliazione in udienza si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. A seguito dell’intervenuta conciliazione, la Commissione dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

L’articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992 prevede l’applicazione del beneficio della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l’accordo intervenga in primo grado di giudizio, e al 50% del minimo previsto dalla legge, se la conciliazione avviene in appello.

Il versamento delle somme dovute o, in caso di rateizzazione, della prima rata va effettuato entro venti giorni da quando è stato sottoscritto l’accordo, in caso di conciliazione “fuori udienza”, o da quando è stato redatto il processo verbale, in caso di conciliazione “in udienza”.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine previsto o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento, prevista dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sull’importo residuo dovuto a titolo di imposta.

Temi e questioni del contenzioso tributario 2.0 con Luigi Ferrajoli