21 Giugno 2017

Costi black list: sanzioni applicabili per il passato

di EVOLUTION
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La disciplina della deducibilità dei costi relativi a operazioni poste in essere con soggetti residenti nei paradisi fiscali è stata definitivamente abrogata dal 2016; pertanto, oggi i costi black list sono deducibili in base alle norme generali sui componenti del reddito d’impresa.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico gli aspetti sanzionatori connessi alla disciplina.

La disciplina dei costi black list, già oggetto in passato di numerose modifiche che ne avevano ampliato la portata, era stata modificata dal D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese), che, a decorrere dal periodo 2015, aveva introdotto importanti novità, intervenendo su una delle condizioni esimenti che consentivano la deducibilità delle spese sostenute e riconoscendo, in ogni caso, la deducibilità dei costi black list entro il limite del valore normale di beni e servizi acquistati.

In seguito, con l’articolo 1, comma 142, della Legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), il legislatore ha definitivamente abrogato le disposizioni in tema di costi black list con decorrenza 1° gennaio 2016.

Con l’abrogazione dell’articolo 110, comma 11, del Tuir, è stato contestualmente eliminato l’obbligo di evidenziare nel modello dichiarativo (oggi modello Redditi), quadro RF, l’importo delle spese sostenute e contabilizzate in bilancio.

Tuttavia, la modifica non è stata formalmente accompagnata con l’abrogazione della norma che sanziona l’inadempimento a tale obbligo ossia l’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. 471/1997.

Pertanto, è importante valutare l’operatività della sanzione eventualmente irrogata con provvedimento non ancora definitivo, relativamente ai periodi d’imposta in cui ancora rileva l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione (es. 2012, 2013, 2014 incluso il 2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 39/E/2016, ha confermato, per il passatol’applicazione delle sanzioni, facendo riferimento a quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 6651 del 6 aprile 2016), nella quale è stato evidenziato che non assume rilevanza lo ius superveniens rappresentato dalla norma abrogativa della disciplina in esame stante l’irretroattività prevista in linea generale dall’articolo 11 delle preleggi, nonché dalla specifica disciplina transitoria di cui all’articolo 1, comma 144, della legge di Stabilità 2016, il quale prevede che: “le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, sulla base di tale disciplina transitoria, non possa essere invocato neanche il principio del favor rei, previsto nel nostro sistema tributario nell’ambito delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Esaminando l’articolo 3 del D.Lgs. 472/1997, si comprende come il principio generale del favor rei possa essere derogato dal legislatore solo con una espressa previsione di legge.

La Corte di Cassazione ha confermato l’esercizio di tale potere di deroga da parte del legislatore, prevedendo l’irretroattività delle norme più favorevoli.

In conclusione, alla luce di ciò, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene che, con riferimento ai periodi d’imposta precedenti al 2016, potranno essere applicate:

  • sia la sanzione prevista per l’omessa separata indicazione dei costi black list,
  • sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora i costi black list fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza delle esimenti in previste.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Fiscalità internazionale: casi operativi e novità