Regole operative nei casi di cessioni gratuite effettuate alle ONLUS
di Marco BargagliNel corso delle ordinarie attività di verifica, uno dei controlli effettuati da parte dell’Amministrazione finanziaria potrebbe riguardare la corretta modalità di contabilizzazione della giacenza di merce presente presso i locali aziendali.
In merito, la normativa di riferimento che riguarda l’obbligo di istituzione e la correlata tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, è contenuta nell’articolo 1 del D.P.R. 695/1996, in base al quale le stesse devono essere istituite a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente ad € 5.164.568 ed € 1.032.913.
La citata contabilità di magazzino deve rilevare, in maniera sistematica, tutte le movimentazioni fisiche (carico/scarico), dei beni presenti in azienda, come previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973.
Ai fini tributari, esistono particolari disposizioni che consentono di applicare le c.d. “presunzioni legali di acquisto e cessione senza fattura”, che possono riguardare la generalità dei prodotti commercializzati da parte dell’impresa.
In particolare:
- ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. 441/1997 si presumono “ceduti senza fattura” i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività;
- ai sensi dell’articolo 3, del D.P.R. 441/1997 i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono “acquistati senza fattura” qualora non venga dimostrato che il medesimo contribuente non li ha ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, ossia sulla scorta di uno degli altri titoli previsti dalla legge.
Ciò posto, un aspetto di grande interesse operativo riguarda i profili fiscali correlati alla cessione gratuita, da parte delle imprese, di merce nei confronti delle ONLUS e degli altri enti senza scopo di lucro.
In via preliminare per effetto della L. 166/2016 (in vigore dal 14 settembre 2016), recante disposizioni contro gli sprechi alimentari, il legislatore ha introdotto una particolare disciplina di favore prevista per le cessioni gratuite di prodotti da utilizzare esclusivamente per finalità benefiche e, in generale, per iniziative di solidarietà sociale.
Per espressa disposizione normativa, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari nei confronti di soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente ovvero incaricare un altro soggetto.
Per “operatori del settore alimentare” si intendono i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti.
Di contro, tra i “soggetti donatari” rientrano gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità.
Inoltre, occorre considerare che le eccedenze alimentari cedute in forma gratuita, idonee al consumo umano, devono essere destinate prioritariamente a favore di persone indigenti.
Un’ulteriore possibilità a favore del contribuente, che consente di evitare l’applicazione di sanzioni amministrative, è specificatamente prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 441/1997, che contempla le ipotesi in cui non si rende applicabile, nei rapporti con le ONLUS e le altre organizzazioni non profit, la presunzione di cessione senza fattura.
Infatti, le cessioni operate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS [previste dall’articolo 10, n. 12) del D.P.R. 633/1972], possono essere provate con le modalità di seguito specificate:
- comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza, con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto dei beni gratuitamente ceduti. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici finanziari almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad euro quindicimila, ovvero nelle ipotesi in cui si tratti di beni facilmente deperibili;
- emissione del documento di trasporto, previsto dal D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.
Osservando attentamente la procedura sopra esposta, il contribuente potrà così evitare contestazioni mosse in sede ispettiva a seguito di rilevamento giacenza di magazzino, nelle ipotesi in cui la giacenza contabile dei beni sia superiore alla giacenza fisica degli stessi (ipotesi di cessione senza fattura).