7 Luglio 2017

Il nuovo ambito soggettivo dello split payment

di EVOLUTION
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La scissione dei pagamenti (o split payment) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 al fine di ridurre il “Vat gap” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva.
Al fine di tener conto delle recenti novità recate dalla Manovrina, è stata aggiornata in Dottryna la relativa Scheda di studio collocata nella sezione “Iva”.
Il presente contributo analizza le modifiche che hanno ampliato l’ambito soggettivo del regime.

L’articolo 1 del D.L. 50/2017, modificando l’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

L’estensione soggettiva ha effetto con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Tuttavia, fino all’adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello split payment per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono accantonare l’Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso versata entro il 16 novembre 2017.

Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, in deroga alle regole ordinarie, le società interessate possono annotare le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il versamento della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.

In particolare, la novella normativa impone l’obbligo di versare l’Iva gravante sull’acquisto di beni e servizi direttamente all’Erario:

  • alla pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009;
  • alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) e 2) civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, indipendentemente se trattasi di controllo di diritto o di fatto;
  • alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) civ. (controllo di diritto), direttamente dagli enti pubblici territoriali;
  • alle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) civ. (controllo di diritto), direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;
  • alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al fine di semplificare l’individuazione dei soggetti acquirenti che obbligano i cedenti all’applicazione dello split payment, in sede di conversione del D.L. 50/2017, è stato previsto che:

  • da un lato, su richiesta dei cedenti, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti;
  • dall’altro, i cedenti in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione dello split payment.

Con il decreto del 27 giugno 2017, il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di split payment. Il decreto ha altresì contribuito a definire meglio l’ambito soggetto del meccanismo, individuando gli elenchi delle P.A. e delle società “assimilate” di riferimento.

Elenchi P.A.

Viene previsto che per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, ai fini dell’applicazione dello split, si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, così come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016.  Diversamente, per le operazioni fatturate dal 2018, il riferimento diventa l’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.

Elenchi società assimilate

In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per facilitarne l’individuazione sono stati pubblicati sul sito del MEF i seguenti elenchi:

  • elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per le operazioni fatturate dal 2018, invece, lo split payment trova applicazione per le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco provvisorio da parte del MEF. A seguito dell’interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalate eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l’elenco definitivo con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l’anno successivo.

Controllo o inclusione in corso d’anno nell’indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove società controllare o incluse nell’indice devono applicare lo split alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° gennaio dell’anno successivo. Invece, nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE si verifichi in corso d’anno successivamente al 30 settembre, le nuove società controllare o incluse nell’indice devono applicare lo split alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Controllo o inclusione a mancare in corso d’anno nell’indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le società ex controllate o incluse nell’indice devono continuare ad applicare lo split alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno.

Diversamente, nel caso in cui il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE venga a mancare in corso d’anno successivamente al 30 settembre, le società ex controllate o incluse nell’indice devono continuare ad applicare lo split alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Società controllate

Infine, va osservato che nel perimetro delle società controllate di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, lettere a), b), c), sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente:

  • da P.A. centrali di cui alla lettera a) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime;
  • da P.A. locali di cui alla lettera b) dello stesso comma 1-bis e/o da società controllate da queste ultime;
  • da P.A. centrali e locali e/o da società controllate da P.A. centrali o locali.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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