18 Luglio 2017

Emanato il decreto in tema di Country-by-Country Reporting

di Marco Bargagli
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Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento uno specifico obbligo a carico della casa madre residente in Italia, con l’obiettivo di approntare una specifica rendicontazione relativa alle imprese estere del Gruppo localizzate nei singoli Paesi nel mondo (c.d. Country-by-Country Reporting).

Tale report dovrà raccogliere una serie di dati e notizie con il preciso scopo di adeguare la normativa domestica agli standard internazionali di riferimento e, segnatamente:

  • alla Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio dell’Unione europea che, in tema di scambio di informazioni, ha modificato la precedente Direttiva n. 2011/16/UE;
  • al rapporto BEPS (Action n. 13), denominato “Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and Country-by-Country reporting del 2015”.

Di conseguenza, la Legge 208/2015 (Stabilità 2016), proprio ai fini di un adeguamento normativo rispetto alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (Country-by-Country), ha imposto la rilevazione di una serie di dati e notizie riguardanti l’attività internazionale posta in essere e, in particolare, la comunicazione:

  • dell’ammontare dei ricavi e gli utili lordi;
  • delle imposte pagate e maturate;
  • degli elementi indicatori di un’attività economica effettiva.

La trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato conseguito dal gruppo di imprese multinazionali, nel periodo d’imposta precedente a quello di rilevazione, di almeno 750 milioni di euro, che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, sono tenute al report previsto dall’articolo 1, comma 145, della legge di Stabilità 2016, anche le società controllate residenti nel territorio dello Stato, qualora la società controllante che ha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

  • sia residente in uno Stato che non prevede la rendicontazione Country-by-Country;
  • non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni;
  • risulti inadempiente rispetto all’obbligo dello scambio delle informazioni proprio relative alla rendicontazione Country-by-Country.

In data 8 marzo 2017, è stato pubblicato l’atteso decreto ministeriale 23 febbraio 2017 che illustra le istruzioni operative e le modalità di trasmissione del report Country-by-Country agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Anzitutto, il citato decreto ministeriale (all’articolo 2) indica quali sono i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione in rassegna, ossia le società:

  • controllanti residenti in Italia che hanno l’obbligo giuridico di presentazione del bilancio consolidato e che non sono, a loro volta, controllate da altre società o enti residenti (trattasi quindi della top holding residente in Italia);
  • che hanno realizzato un fatturato consolidato di Gruppo, conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello della comunicazione, di almeno 750 milioni di euro.

In deroga a tale previsione, l’obbligo di presentazione viene confermato anche nei confronti di altra società controllata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione Country-by-Country nello Stato ove ha la residenza fiscale;
  • nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l’Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa non é in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorità competenti che preveda lo scambio automatico delle informazioni;
  • la controllante risulti inadempiente rispetto all’obbligo dello scambio delle informazioni, attuata a livello operativo tramite il report.

Con riguardo al contenuto della documentazione, il decreto ministeriale (all’articolo 4) prevede che per ciascuna giurisdizione in cui opera il Gruppo multinazionale:

  • occorre indicare i dati aggregati di tutte le imprese riguardanti i ricavi, gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
  • si deve procedere all’identificazione di ogni impresa appartenente al medesimo Gruppo ivi residente o localizzato e la relativa giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa da quella di residenza, nonché la natura dell’attività o delle principali attività svolte.

In merito, le stabili organizzazioni devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate, precisando l’entità giuridica a cui fanno capo.

Infine, si ricorda che:

  • a norma dell’articolo 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2017, la rendicontazione Country-by-Country deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del Gruppo multinazionale;
  • l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dello scambio di informazioni, provvederà a trasmettere ad ogni altro Stato membro dell’Unione europea e ad ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo all’uopo previsto, le informazioni relative alle imprese appartenenti al Gruppo residenti o aventi una stabile organizzazione in tale altro Stato o giurisdizione, entro quindici mesi dall’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del Gruppo multinazionale cui si riferisce il report Country-by-Country;
  • la prima rendicontazione, relativa al periodo di imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva, dovrà essere trasmessa entro diciotto mesi dall’ultimo giorno di tale periodo.
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