Alle Sezioni Unite la decisione sul difetto di assistenza tecnica
di Luigi FerrajoliCon l’ordinanza n. 10080/2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso il giudizio al Primo Presidente per le valutazioni di competenza sull’opportunità che le Sezioni Unite si pronuncino, in presenza di un contrasto giurisprudenziale, sulla questione della dubbia ammissibilità, nel processo tributario, dell’appello sottoscritto dal solo contribuente nelle controversie in cui, stante il valore della lite superiore al limite di tremila euro, vi è l’obbligo di assistenza tecnica.
L’ordinanza di rimessione sollecita un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite circa la portata applicativa del meccanismo di sanatoria del difetto di rappresentanza tecnica, quale previsto dall’articolo 182, comma 2, c.p.c. certamente applicabile anche al processo tributario stante l’espresso richiamo contenuto nell’articolo 12, comma 10 del D.Lgs. 546/1992, secondo cui “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero, un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. La Sezione tributaria remittente chiede se tale rimedio sia applicabile anche nei gradi di giudizio successivi al primo, in specie, in appello, e quindi, se in presenza di un rilevato difetto di rappresentanza tecnica dell’appellante, perché la parte risulta essere l’unica firmataria dell’atto di appello, la CTR sia obbligata a concedere termine per la nomina di un difensore, con salvezza degli effetti dell’impugnazione proposta e sottoscritta dal solo contribuente, anziché dichiarare senz’altro l’inammissibilità dell’impugnazione.
La questione si pone, in particolare, sull’ammissibilità dell’atto di appello sottoscritto personalmente dal contribuente, atteso che il ricorso introduttivo dell’intero giudizio non è sanabile solo qualora il contribuente non osservi l’ordine di munirsi di uno degli assistenti tecnici indicati nell’articolo 12 del D.Lgs. 546/1992 come sancito dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2000.
Nell’ordinanza in commento la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ricorda che anche dopo l’intervento della Corte Costituzionale la questione dell’ammissibilità dell’appello sottoscritto dal solo contribuente aveva portato la giurisprudenza di legittimità a soluzioni contrastanti.
Infatti, nella giurisprudenza tributaria si era fatta largo l’idea che il potere giudiziale di imporre alla parte un termine perentorio per munirsi di un difensore potesse essere esercitato solo una tantum e solo nel caso in cui il contribuente fosse sprovvisto di difensore in occasione della proposizione del ricorso di primo grado contro l’atto impositivo, in considerazione dell’esplicito riferimento nella citata giurisprudenza costituzionale al solo giudizio di prime cure e del tenore letterale del citato articolo 12 che – nella versione vigente ratione temporis – si riferiva espressamente alla proposizione delle controversie e non alla prosecuzione dei giudizi con la conseguenza che “quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, e l’appello va dichiarato immediatamente inammissibile, attesa la riferibilità di quello impartito in primo grado all’intero giudizio” (Cass. sentenza n. 21139/2010, nello stesso senso Cass. n. 15448/2010, n. 20929/2013 e n. 26851/2014).
In altre pronunce la Corte di Cassazione affermava invece che i meccanismi atti a garantire la regolarità del contraddittorio e l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale devono poter valere in tutti i gradi in cui si snoda il rapporto giuridico processuale, e non certo essere intesi come presidi eccezionali, ad applicazione discrezionale o incongruamente quanto irragionevolmente limitati ad un singolo grado di giudizio (Cass, sentenza n. 21459/2009, n. 5255/2008 e n. 27035/2005).
La Sezione Tributaria, dopo avere indicato i contrapposti indirizzi della giurisprudenza, nel rimettere la questione al Primo Presidente si schiera per la soluzione meno rigorosa, favorevole quindi alla necessità, anche in capo al giudice regionale, del rilascio di un ordine di nomina di un difensore entro un termine perentorio.
Tale soluzione, secondo l’ordinanza in commento, obbedisce ad una prospettiva costituzionalmente orientata ed è in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata tutela contro gli atti della pubblica Amministrazione, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.
Peraltro, tale conclusione trova positiva conferma nella previsione contenuta nell’articolo 182 c.p.c., che indica che il giudice adito, in presenza di difetto di rappresentanza o di autorizzazione, nonché di nullità della procura, deve invitare la parte a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, con la conseguenza che l’osservanza di tale termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.