Modello 770 unificato ma invio ancora diviso
di EVOLUTIONEntro il prossimo 31 luglio (salvo probabile proroga), i sostituti d’imposta sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770 che, quest’anno, “unifica” i precedenti modelli semplificato e ordinario (che sono, quindi, accorpati in un’unica dichiarazione) e va utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nonché i relativi versamenti. Inoltre, lo stesso va compilato per comunicare i dati delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.
Pertanto, quest’anno, la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone delle seguenti 2 parti.
Certificazione Unica | deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica alle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate nel 2016, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi. Il modello contiene, in particolare, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2016 per il periodo d’imposta precedente. |
Modello 770 | deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica alle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere, inoltre, utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. |
Nonostante l’unificazione del modello, resta ferma la facoltà per i sostituti d’imposta e gli intermediari abilitati di suddividere il modello 770 in più parti, inviando “separatamente” i flussi riferiti alle diverse tipologie di ritenute operate. In particolare, si fa presente che:
- laddove il modello sia inviato attraverso un “unico flusso”, questo dovrà contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (di lavoro dipendente, autonomo, di capitale e diversi), e comprendere, oltre al frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, se ricorrono le condizioni per la relativa compilazione.
- se il sostituto d’imposta sceglie di trasmettere i dati in “più flussi” occorrerà inviare “separatamente”, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi:
- alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;
- sempreché siano stati trasmessi entro il 7/03/2017 sia le certificazioni relative il lavoro dipendente ed assimilato, sia le certificazioni relative lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In tal caso, nel riquadro “Redazione della dichiarazione” dovranno essere barrate le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato nella dichiarazione.
Si fa presente che, analogamente allo scorso anno, l’invio delle CU che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come, ad esempio, le certificazioni da inviare ai professionisti) può avvenire anche oltre il 7 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Quanto ai contribuenti forfettari, si fa presente che questi non sono tenuti a presentare il modello 770 in quanto “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III” del D.P.R. 600/1973; tuttavia, nel modello Redditi 2017 (quadro RS), gli stessi contribuenti sono tenuti ad indicare “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi” (articolo 1, comma 69, L. 190/2014).
Soggetti interessati
Sono tenuti a presentare il modello 770/2017 i sostituti d’imposta che nel 2016 hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi a enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
- premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- utili ed altri proventi derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi;
nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 42/1988.
Tali soggetti sono indicati nel prospetto di seguito riportato:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inoltre, sono “in ogni caso” tenuti alla presentazione del modello 770/2017 i soggetti che:
- hanno applicato nel 2016 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 239/1996;
- hanno applicato nel 2016 l’imposta sostitutiva sui dividendi;
- hanno applicato nel 2016 l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, nonché all’articolo 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d), del Tuir;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 6 e 10 del D.Lgs.461/1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2016;
- sono rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |