Voluntary disclosure bis: gli ultimi chiarimenti delle Entrate
di Raffaele PellinoA pochi giorni dal termine di presentazione dell’istanza, previsto entro il prossimo 31 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di voluntary disclosure bis. In particolare, con la circolare 21/E/2017, vengono illustrate le novità introdotte dal D.L. 50/2017 per la procedura nonché fornite precisazioni sull’estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per l’Ivie e l’Ivafe e sulla determinazione delle somme dovute in caso di pagamento spontaneo carente.
Detrazione imposte pagate all’estero
In primo luogo, per i soggetti che aderiscono alla voluntary disclosure bis, viene “azzerato” il rischio di doppia imposizione. Con la circolare 21/E/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’adesione alla nuova procedura consente al contribuente di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo “definitivo” relative a redditi da lavoro dipendente e autonomo “anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei citati redditi esteri”.
Si tratta di quei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto attività lavorativa. Tale soluzione – precisa l’Agenzia – risulta improntata “a principi di equità ed è coerente con i recenti interventi normativi volti ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente”.
La possibilità detrarre le imposte pagate all’estero è applicabile anche per gli “atti non ancora definiti” al 24/06/2017 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), emanati in relazione alla precedente edizione della voluntary; resta, invece, precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.
Autoliquidazione insufficiente
Ulteriori chiarimenti hanno riguardato l’autoliquidazione “insufficiente”. Infatti, laddove il versamento spontaneo effettuato dal contribuente sia “carente”, è prevista l’applicazione sulle somme ancora dovute di una “maggiorazione” rispettivamente pari al:
- 10%, se l’insufficienza del versamento supera il 10% delle somme da versare, se afferenti ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi, ovvero il 30% delle somme da versare negli “altri casi”;
- 3%, qualora il carente versamento sia inferiore o uguale al 10% delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi ovvero al 30% delle somme da versare negli “altri casi”.
La circolare 21/E/2017 precisa poi che, in base a quanto disposto dal D.L. 50/2017:
- l’importo della sanzione “base” su cui calcolare i suddetti aumenti del 10% o del 3% deve essere determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo (articolo 5-octies, comma 1, lettera e), del D.L. 167/1990);
- l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.
Considerato che gli aumenti percentuali previsti in caso di autoliquidazione si applicano non solo alle sanzioni ma a tutte le somme (imposta, sanzioni e interessi) non correttamente versate, tale disposizione, che fissa un limite massimo all’importo che l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere a seguito del riscontro della carenza del versamento spontaneo effettuato dell’istante, è finalizzata ad evitare che lo stesso possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto a chi è rimasto completamente inerte.
Esonero dagli obblighi dichiarativi
Estesa la disposizione in materia di esoneri. Infatti, a seguito del D.L. 50/2017, i soggetti che presentano l’istanza di voluntary disclosure-bis sono esonerati dagli obblighi dichiarativi relativi l’Ivie e l’Ivafe.
L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. In questo modo – precisa l’Agenzia – “è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali (a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi)”.
Pertanto, nel versamento unico da effettuare entro il 30/09/2017, dovranno includersi anche l’Ivafe e l’Ivie dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno 2017, evitando ulteriori adempimenti “informativi”.
Effetti premiali della procedura
Ulteriori chiarimenti hanno interessato gli effetti premiali della procedura. Infatti, possono beneficiare della sanzione minima del 3%, prevista per violazioni in materia di monitoraggio fiscale, i contribuenti che accedono alla voluntary disclousure bis per l’emersione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria detenuti in Paesi c.d. “black list” nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24/10/2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 26 del modello di convenzione OCSE ovvero di un accordo conforme al modello TIEA. La circolare rammenta che l’elenco dei Paesi per i quali è possibile usufruire di tale beneficio si è “ampliato” rispetto a quello della precedente edizione della voluntary, includendo oltre i Paesi che già erano in tal senso agevolati, anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra.
Un ulteriore effetto premiale, consistente nella riduzione alla metà del minimo edittale della sanzione prevista per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, è riconosciuto ai contribuenti che fanno emergere investimenti e attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati UE o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (inclusi nella lista di cui al D.M. 4 /09/1996).
Laddove, invece, l’emersione riguardi attività detenute in Paesi “diversi” da questi ultimi, per usufruire del suddetto beneficio, occorre il rimpatrio fisico o in alternativa il rilascio all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, dell’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione (c.d. waiver), da allegare alla richiesta di collaborazione volontaria.