3 Agosto 2017

L’obbligo formativo per i revisori legali

di Sergio Pellegrino
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Molti Colleghi ci stanno chiamando per avere chiarimenti circa l’obbligo formativo per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, che decorre dal 1° gennaio 2017.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato lo scorso 6 luglio la circolare n. 26, che fornisce le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali: di seguito si riassumono gli aspetti salienti.

SOGGETTI IDONEI A OFFRIRE LA FORMAZIONE CONTINUA

Per quanto riguarda la formazione in aula, il Professionista iscritto al Registro dei revisori legali può conseguire i crediti formativi valevoli ai fini della formazione continua

  1. partecipando a corsi che siano organizzati da società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione

ovvero

  1. attraverso il riconoscimento della formazione obbligatoria accreditata dall’albo professionale di appartenenza (cosiddetto principio di equivalenza, ex articolo 5, comma 10, D.Lgs. 39/2010 e punto 2.3 circolare 26 MEF).

Per fare un esempio, se un iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili partecipa ad un corso accreditato ai fini della formazione professionale continua dal CNDCEC e le materie trattate sono conformi al programma annuale del MEF, questi acquisisce

  • sia i crediti formativi per la formazione continua dei Dottori commercialisti ed esperti contabili
  • che quelli per la formazione continua degli iscritti nel Registro dei revisori legali

indipendentemente dal fatto che l’ente di formazione sia o meno accreditato dal MEF.


MISURA OBBLIGO FORMATIVO

L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale (il primo triennio va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

Allo stato attuale, il MEF ha stabilito che a un’ora di partecipazione ad un corso corrisponderà l’acquisizione di un credito.

MATERIE CARATTERIZZANTI: GRUPPO A

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti (individuate nel gruppo A dell’allegato 3 alla circolare), ovvero:

A.1. Gestione del rischio e controllo interno;

A.2 Principi di revisione nazionale e internazionali

A.3 Disciplina della revisione legale

A.4 Deontologia professionale ed indipendenza

A.5 Tecnica professionale della revisione

MATERIE NON CARATTERIZZANTI: GRUPPI B E C

I gruppi B e C dell’allegato 3 alla circolare individuano le cosiddette materie non caratterizzanti, che possono concorrere a conseguire gli ulteriori 10 crediti formativi annui necessari (atteso che almeno 10, si è detto, devono essere relativi a materie del gruppo A).

B.1 Contabilità generale

B.2 Contabilità analitica e di gestione

B.3 Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato

B.4 Principi contabili nazionali ed internazionali

B.5 Analisi finanziaria

C.1 Diritto civile e commerciale

C.2 Diritto societario

C.3 Diritto fallimentare

C.4 Diritto tributario

C.5 Diritto del lavoro e della previdenza sociale

C.6 Informatica e sistemi operativi

C.7 Economia politica, aziendale e finanziaria

C.8 Principi fondamentali di gestione finanziaria

C.9 Matematica e statistica

 

“NON RIPETITIVITÀ” ARGOMENTI

Aspetto delicato è quello relativo alla “non ripetitività” degli argomenti affrontati nel corso del triennio.

La partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento, consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta.

Al riguardo la circolare fa due esempi: il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017, così come se partecipasse a due corsi riguardanti, ad esempio, il medesimo principio professionale di revisione.

 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Il riconoscimento dei crediti formativi viene fatto ex post dal MEF, attraverso la verifica della corrispondenza per ciascun revisore degli argomenti riguardanti le materie caratterizzanti (per almeno 10 crediti formativi) e degli altri argomenti relativi a materie oggetto di offerta formativa.

Revisione legale