4 Settembre 2017

Avvisi di irregolarità intermediari: chiarimenti in scadenza

di EVOLUTION
Scarica in PDF
Con un comunicato stampa del 12 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’invio di segnalazioni agli intermediari sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013, stabilendo al contempo la scadenza per fornire adeguato riscontro.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’appuntamento, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo fornisce alcune indicazioni di ordine generale.

Entro il prossimo 16 ottobre gli intermediari abilitati saranno tenuti a fornire risposte all’Agenzia delle Entrate in merito alle irregolarità nell’attività di presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap e 770) relative l’anno di imposta 2013. Il Fisco, infatti, a partire dal 24 luglio sta segnalando, attraverso il canale Entratel, le omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni, risultanti dall’incrocio dei dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Al fine di fornire “elementi e/o chiarimenti in relazione ai casi segnalati, nonché allegare eventuale documentazione a supporto gli intermediari potranno utilizzare l’applicativo “In.Te.S.A.”, accessibile dal portale Entratel (“La mia scrivania” – Servizi per – Comunicare”).

Attraverso lo stesso canale, la Direzione Centrale Audit comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria (conferma, annullamento totale o parziale della posizione) in relazione ai casi segnalati.

Qualora non vengano forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell’attività di trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate procederà alla contestazione delle irregolarità e all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997 (da 516,00 euro a 5.164,00 euro).

Con il comunicato stampa del 12 luglio 2017 è stato corretto il tiro rispetto ad un primo comunicato che aveva messo in agitazione la vasta platea di professionisti interessati.

Questi, sostenendo che “di norma, il termine entro il quale occorre fornire chiarimenti di tale natura all’Agenzia, per evitare contestazioni e le conseguenti sanzioni, è di 30 giorni” avevano segnalato i rischi di un possibile aggiramento della “tregua fiscale” prevista per il mese di agosto.

Da qui la risposta dell’Agenzia che ha, appunto, fissato al prossimo 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni, scardinando l’idea di un termine perentorio di 30 giorni per rispondere a tali comunicazioni. La stessa ha, poi, precisato che “anche per questi adempimenti è … confermata la sospensione feriale dei termini”.

Soggetti interessati

In primo luogo, si pone l’attenzione sull’ambito soggettivo, ossia sugli intermediari incaricati che hanno provveduto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Si ricorda, infatti, che sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie (articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998):

  • gli iscritti negli albi dei commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili (D.Lgs. 88/1992);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 241/1997);
  • le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti di minoranze etnico-linguistiche;
  • i Caf – dipendenti;
  • i Caf – imprese;
  • i notai iscritti nel ruolo indicato nell’articolo 24 della L. 89/1913;
  • i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Tali intermediari sono tenuti all’invio telematico, sia delle dichiarazioni da loro predisposte per conto dei clienti, sia delle dichiarazioni predisposte direttamente dal contribuente per le quali hanno assunto il solo impegno alla presentazione in via telematica.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni “da loro predisposte” gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna