Integrative a favore oltre l’anno: il quadro DI del modello Redditi 2017
di Federica FurlaniNei modelli Redditi 2017 relativi a tutte le tipologie di contribuenti, per le quali ad oggi, come noto, non è ancora scaduto il termine di presentazione, è presente il nuovo quadro DI – Dichiarazione Integrativa, dedicato all’indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni integrative a favore oltre l’anno presentate nel 2016.
La novità deriva dall’articolo 5 del D.L. 193/2016 che, nel modificare l’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, ha equiparato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore del Fisco” (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) con quelli di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore del contribuente” (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito).
Il contribuente può pertanto presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, purché abbia validamente presentato quella originaria, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità ovverosia, ai sensi dell’articolo 43 D.P.R. 600/1973, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs 472/1997.
Un distinguo va però rilevato a seconda che la dichiarazione integrativa a favore sia presentata entro o oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Se è presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere immediatamente utilizzato in compensazione tramite modello F24 o chiesto a rimborso.
Se invece la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di presentazione di quella relativa al periodo di imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla stessa può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24 per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Se ad esempio la società Alfa Srl ha presentato nel 2016 una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2013 da cui emerge un maggior credito, questo potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 1° gennaio 2017.
Ulteriore adempimento richiesto è l’indicazione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene presentata l’integrativa stessa.
A tale scopo è stato pertanto introdotto il quadro DI nel modello Redditi 2017.
Riprendendo l’esempio sopra riportato, nel quadro DI del modello Redditi SC 2017 la società Alfa Srl evidenzierà il maggior credito Ires derivante dalla dichiarazione integrativa presentata nel 2016.
Credito che ha potuto utilizzare in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il risultato di tale liquidazione va poi riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 5 riguardi un’imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Un caso particolare da evidenziare nella dichiarazione è il credito derivante dal minor debito o maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa presentata per correggere errori di competenza, da evidenziare nella colonna 4 del rigo DI1.
Prima dell’entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016) la correzione degli errori contabili di competenza seguiva la procedura della circolare 31/E/2013 e la compilazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS che è stato eliminato dal modello Redditi 2017; ora anche i crediti che emergono dalle correzioni in esame vanno esposti, distintamente, nel prospetto DI e ad essi è riservata la possibilità di utilizzo in compensazione immediato anche se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, senza cioè necessità di attendere la possibilità di compensazione con i debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11 Settembre 2017 a 11:20
Buongiorno, se ho inviato una dichiarazione integrativa per l’esercizio 2015 a giugno del 2017 non devo compilare il quadro DI nella dichiarazione del 2017? Grazie
12 Settembre 2017 a 9:02
Nel mod. redditi 2017 vanno indicate solo le dichiarazioni integrative presentate nel 2016. Nel suo caso però se ha presentato il mod. Unico 2016 integrativo da cui emerge un credito o maggior credito, dovrebbe essere sufficiente riportarlo nel mod. Redditi 2017 come credito relativo all’esercizio precedente.