Spesometro: sanzioni e ravvedimento operoso
di Raffaele PellinoCon la proroga al 28 settembre dello spesometro relativo al primo semestre 2017, la relativa sanzione base, comminabile in caso di violazioni, è “ridotta” alla metà se la comunicazione corretta dei dati delle fatture avviene entro il prossimo 13 ottobre.
Sul piano sanzionatorio, infatti, l’articolo 11, comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997 (come modificato dal D.L. 193/2016) stabilisce che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Detta sanzione si riduce del 50% (ossia, 1 euro per ogni fattura), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Tuttavia, non sono applicabili le disposizioni sul cumulo giuridico (articolo 12, D.Lgs. 472/1997); pertanto, in caso di violazioni nella trasmissione dei dati, occorre sommare la sanzione prevista (2 euro oppure 1 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni) per ciascuna fattura, nel limite massimo di 1000 euro per trimestre (o 500 euro se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza).
Come precisato dalla risoluzione 104/E/2017, la disciplina in esame ha natura “amministrativo-tributaria” e pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997: le sanzioni possono essere così “ridotte” da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione (entro o oltre i 15 giorni) della comunicazione ed eseguito il versamento.
Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.
Pertanto – come indicato dalla risoluzione 104/E/2017 – la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-bis le “riduzioni” previste dal ravvedimento, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Al fine di meglio comprendere le modalità per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione dei dati delle fatture la risoluzione 104/E/2017 ha fornito chiarimenti operativi, proponendo il seguente esempio: in caso di errata comunicazione dei dati di 180 fatture relative al 1° semestre 2017, qualora il contribuente si ravveda in data 3/11/2017 (quindi, oltre il 15 giorni) deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare 40,00 euro (sanzione di 360 euro – 180 x 2 euro – ridotta di 1/9).
Tuttavia, tenuto conto della “proroga” al 28 settembre dei termini di presentazione della prima comunicazione relativa al 2017, si propone, di seguito, in forma tabellare, una sintesi dei termini e delle sanzioni entro cui correggere l’eventuale violazione dell’adempimento (entro e oltre i 15 giorni dalla scadenza ordinaria).
Tabella – Presentazione comunicazione dati fatture entro 15 giorni | ||||||
Scadenza Adempimento | Correzione entro 15 giorni | Ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997) | ||||
lett. a-bis) | lett. b) | lett. b-bis) | lett. b-ter) | lett. b-quater) | ||
I° semestre 28/09/2017 |
13/10 |
Sanzione 1 euro ridotta a 1/9 |
Sanzione 1 euro ridotta a 1/8 |
Sanzione 1 euro ridotta a 1/7 |
Sanzione 1 euro ridotta a 1/6 |
Sanzione 1 euro ridotta a 1/5 |
Presentazione comunicazione dati fatture oltre 15 giorni | ||||||
Scadenza Adempimento |
Correzione oltre 15 giorni |
Ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997) |
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I° semestre |
Dal 14/10 |
Sanzione 2 euro ridotta a 1/9 |
Sanzione 2 euro ridotta a 1/8 |
Sanzione 2 euro ridotta a 1/7 |
Sanzione 2 euro ridotta a 1/6 |
Sanzione 2 euro ridotta a 1/5 |