Continuità aziendale imprese minori: note tratte dall’ISA Italia 570
di Fabio LanduzziCon la Determina del Ragioniere generale dello Stato protocollo n. 157387 del 31 luglio 2017, sono state adottate le nuove versioni di alcuni Principi di revisione ISA Italia, fra cui l’ISA Italia 570 in tema di “Continuità aziendale”, le quali si applicano per le società diverse dagli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 16 agosto 2016 o successivamente e, per gli Enti di interesse pubblico, a decorrere dalla revisione dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 17 giugno 2016 o successivamente.
Per quanto concerne il Principio ISA Italia 570 le modifiche sono per lo più di sistematizzazione del documento e di adeguamento degli esempi di relazione del revisore alla rinnovata forma prevista dal Principio di revisione ISA Italia 700 anch’esso oggetto di restyling approvato con la Determina succitata.
Con riferimento al tema della continuità aziendale, spesso molto presente nelle imprese di minori dimensioni ma non facilmente governabile per via della struttura organizzativa sovente appiattita nella coincidenza fra proprietà e direzione dell’impresa, giova ricordare che le Linee guida incluse del Principio 570 forniscono al revisore alcune indicazioni specificamente riferite a dette tipologie di imprese.
Viene constatato dapprima che in molte circostanze la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, anche se vanta una profonda conoscenza dell’attività aziendale e delle sue concrete prospettive: in altri termini, esiste una buona conoscenza sostanziale, ma una scarsa formalizzazione.
Il revisore, anche in queste circostanze, è comunque tenuto a “valutare la valutazione” compiuta dalla direzione in merito alla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Come fare ciò in un contesto semplificato quale quello delle imprese di dimensioni minori? Le Linee guida dell’ISA 570 propongono la discussione con la direzione in merito ai finanziamenti dell’impresa a medio e lungo termine, se supportate da elementi documentali sufficienti, quindi affiancata ad un’indagine o ad un’ispezione della documentazione di supporto (ad es.: ordini ricevuti dai clienti valutati in relazione alla loro fattibilità).
Inoltre, il sostegno permanente da parte della proprietà è spesso un fattore importante ai fini che qui interessano; non di rado questo tipo di imprese contano sul finanziamento proveniente dalla proprietà, per cui può risultare importante verificare che tali risorse non vengano meno. Ciò può essere connesso, ad esempio, alla natura postergata del prestito erogato dalla proprietà rispetto all’indebitamento bancario o di terzi, oppure a garanzie concesse dalla proprietà con propri beni. In tali circostanze, il revisore può acquisire elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito soci e sulla garanzia.
Vi è poi il caso frequente in cui la continuità dell’impresa dipende dal sostegno aggiuntivo della proprietà; il revisore può in queste situazioni valutare la capacità della proprietà di ottemperare agli impegni assunti ed in questo contesto risulta di rilievo richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connesse a tale sostegno, nonché delle intenzioni della proprietà.
Infine, seppure non specificamente riferita al caso delle imprese di minori dimensioni, una circostanza trattata dall’ISA 570, par. 26, che si verifica non di rado in questo tipo di società, è il ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione. Il revisore è in tali casi chiamato a svolgere indagini sulle ragioni del ritardo e se ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni circa il ricorrere di un’incertezza significativa.