25 Settembre 2017

Definizione liti pendenti: calcolo versamenti e compilazione domanda

di EVOLUTION
Scarica in PDF
L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (c.d. “Manovra correttiva”) ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie “pendenti” il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia “definitiva”.
Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell’istituto, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo riporta un esempio di calcolo dei versamenti da effettuare nonché delle modalità di compilazione della domanda di definizione.

Si supponga che la Data S.r.l., nel corso del 2016, abbia impugnato un avviso di accertamento esecutivo emesso dalla direzione provinciale di Modena relativo a maggiori imposte Ires (€ 8.000) e Iva (€ 4.000) oltre ad interessi e sanzioni per infedele dichiarazione. La società intende aderire alla definizione della lite, presentando l’istanza entro il prossimo 02/10/2017. A fronte di ciò, il primo step da affrontare è quello relativo il calcolo degli importi da versare contestualmente alla presentazione della domanda di definizione. Si considerino i seguenti dati:

Ires – imposta € 8.000
Interessi (conteggiati fino a data di notifica dell’avviso) € 1.380
Interessi ritardata iscrizione a ruolo ex articolo 20 del D.P.R. 602/1973per i sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell’atto impugnato”

€ 53,00

[(8.000 x 4% x 60) /365]
Spese di notifica €. 5,00
Totale € 9.438,00

 

Iva – imposta € 4.000
Interessi (conteggiati fino a data di notifica dell’avviso) € 380,00
Interessi ritardata iscrizione a ruolo ex articolo 20 del D.P.R. 602/1973per i sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell’atto impugnato”

€ 26,00

[(4.000 x 4% x 60)/365]

Spese di notifica €. 4,00
Totale € 4.410,00

Dall’importo “lordo” dovuto per la definizione (il cui totale è pari a € 13.848) occorre ora “scomputare” le somme già versate per effetto delle disposizioni in materia di riscossione “provvisoria” in pendenza di giudizio nonché le somme dovute per la cd. “rottamazione” dei ruoli di cui all’articolo 6 del D.L. 193/2016. Ipotizzando che il contribuente ha versato in pendenza di giudizio un terzo del dovuto, ossia:

  • Ires: €. 3.127,00 (€ 2.667 per l’imposta e € 460 per Interessi);
  • Iva: €. 1.460,00 (€ 1.333 per l’imposta e € 127 per Interessi);

l’importo “netto” da versare sarà pari a: €. 9.261,00 (ossia totale “lordo” € 13.848 – totale versato in pendenza di giudizio € 4.587,00).

Altro step è quello dell’eventuale rateazione dei versamenti e della compilazione del modello F24. Infatti, nel caso la società intenda versare il dovuto in 3 rate occorrerà procedere come segue:

Imposta Versamento
Ires
  • 1° rata: entro il 02/10/2017: € 2.524,40 (9.438 – 3.127 x 40%);
  • 2° rata: entro il 30/11/2017: € 2.524,40 (altro 40%);
  • 3° rata: entro il 02/07/2018: € 1.262,20 (residuo 20%);
Iva
  • 1° rata: entro il 02/10/2017: € 1.180,00 (4.410 – 1.460 x 40%);
  • 2° rata: entro il 30/11/2017: € 1.180,00 (altro 40%);
  • 3° rata: entro il 30/11/2017: € 590,00 (residuo 20%);

Sulle rate successive alla prima occorre calcolare l’interesse legale dal 3/10/2017 al giorno del versamento. Non è ammessa la rateazione se l’importo dovuto non supera i 2.000 euro. Pertanto, il modello F24, presentato il 29/09/2017, va così compilato:

dott1

L’ultimo step riguarda la predisposizione e l’invio dell’istanza di definizione.

dott2

dott3

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: