28 Settembre 2017

CTS: disposizioni di coordinamento normativo al rebus della decorrenza

di Luca Caramaschi
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Per poter correttamente individuare le decorrenze delle varie disposizioni che compongono il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), diversi sono gli articoli che occorre tenere in considerazione:

Il punto da cui partire è certamente la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 104 del D.Lgs. 117/2017, laddove viene previsto che le disposizioni del titolo X (cioè l’insieme degli articoli che vanno da 79 a 89) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a decorrere:

  • dal periodo d’imposta successivo all’intervenuta autorizzazione della Commissione Europea (articolo 101, comma 10);
  • e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico (per individuare il quale occorre verificare l’articolo 53).

A tale ultimo proposito occorre tenere presente che l’articolo 53 del D.Lgs. 117/2017, in tema di funzionamento del Registro, individua una serie di date che riepiloghiamo nel prospetto che segue.

I termini dell’articolo 53 del D.Lgs. 117/2017.

Decorrenza Disposizione
ENTRO IL 3/8/2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce la procedura per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

ENTRO IL 30/1/2019

Regioni e Province Autonome disciplinano i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal Registro Unico

ENTRO 6 MESI da predisposizione struttura informatica del Registro Unico (TERMINE NON DEFINITO)

Regioni e Province Autonome rendono operativo il Registro Unico

 

 

Dalla questa brevissima analisi emerge, pertanto, come la data di decorrenza delle disposizioni contenute nel titolo X del decreto (si ricorda, articoli che vanno da 79 a 89), a prescindere dal fatto che nel frattempo sia o meno intervenuta l’autorizzazione da parte degli organi comunitari, oltre a non essere precisamente definita, è rinviata quantomeno al periodo d’imposta 2020 (a meno che i diversi provvedimenti indicati nella richiamata tabella venga assunti ben prima del termine ultimo stabilito dal legislatore).

Tralasciando il contenuto delle altre disposizioni sopra citata, in questo contributo intendiamo soffermare la nostra attenzione sulle disposizioni di coordinamento normativo contenute nell’articolo 89 del decreto le quali, al loro interno, abrogano o modificano importanti previsioni normative che nel corso di questi ultimi decenni hanno avuto larga applicazione per molte tipologie di enti non commerciali. Il riferimento è certamente al regime forfettario di cui alla L. 398/1991 che, in futuro, non troverà più applicazione con riferimento ai nuovi Enti del Terzo Settore di cui all’articolo 79 comma 1 del decreto in commento; oppure, alla importante previsione di decommercializzazione contenuta nel comma 3 dell’articolo 148 del Tuir che, in futuro, non farà più riferimento ad alcune categorie di enti di tipo associativo quali le associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. E così via per tante altre importanti disposizioni. Ed è corretto parlare di futuro, ancorché non troppo lontano, in quanto l’articolo 89 fa parte di quel pacchetto di disposizioni contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017 (articoli da 79 a 89) la cui decorrenza è, come detto in precedenza, stabilita dal comma 2 del successivo articolo 104. E nemmeno tra le eccezioni contemplate dal comma 1 dell’articolo 104 (che dispongono una disciplina transitoria) viene fatto richiamo alla previsione contenuta nell’articolo 89, che quindi segue la disposizione a regime.

Dato per assodato quanto detto sinora, sulla decorrenza di questa previsione (quella dell’articolo 89) rimane solo un ultimo dubbio: il comma 2 del citato articolo 104 del D.Lgs. 117/2017, testualmente, stabilisce che “Le disposizioni del titolo X”, e quindi anche quelle dell’articolo 89, “si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a decorrere dal …”.

Ma chi sono questi soggetti, posto che ad oggi nessun soggetto è ancora iscritto al Registro in quanto non ancora istituito? Se si tratta di coloro che a Registro istituito entreranno a far parte della famiglia degli Enti del Terzo Settore (ETS), allora si pone un dubbio per quanti in questa famiglia non vorranno o potranno entrare. Il caso tipico è rappresentato dalle associazioni culturali che non rivestono la qualifica né di ODV né di APS (per la verità, non poche sono le associazioni culturali che ad oggi appartengono a quest’ultima categoria). Per questi soggetti quando trovano applicazione le disposizioni di coordinamento contenute nel citato articolo 89 del D.Lgs. 117/2017?

La risposta non è banale né scontata posto che un discreto numero di previsioni in esso contenute (si pensi, ad esempio, alla modifica del comma 3 articolo 148 del Tuir) rappresentano allo stato attuale “l’ossigeno” per queste realtà. E, quindi, sapere con precisione da quando un’associazione culturale non potrà più beneficiare della decommercializzazione dei proventi di cui al comma 3 dell’articolo 148, è una informazione che gli operatori del settore attendono a gran voce. Sul punto chi scrive ritiene che tutte le modifiche e previsioni contenute nell’articolo 89 del D.Lgs. 117/2017, per tutti i soggetti appartenenti al terzo settore che ad oggi applicano queste disposizioni, debba necessariamente decorrere da quando il Registro Unico avrà piena operatività. Infatti, solo nel momento in cui un soggetto che oggi appartiene al mondo del terzo settore avrà la concreta possibilità di scegliere se entrare o meno a far parte della famiglia dei nuovi ETS previsti dalla riforma (iscrivendosi pertanto in una delle sezioni del correlato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), è corretto che ne subisca le relative conseguenze. Non prima.

Sul tema della decorrenza delle varie disposizioni contenute nel decreto, pertanto, è auspicabile che giunga in tempi rapidi una conferma ufficiale.

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