6 Ottobre 2017

Stato della residenza e Stato della fonte: il modello italiano

di EVOLUTION
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La potestà impositiva di uno Stato, a seguito dello sviluppo della globalizzazione dell’economia, ha trovato un limite nella pretesa di altri Stati di sottoporre a imposizione fattispecie che non si sono integralmente realizzate all’interno dei loro confini.
Al fine di approfondire i principi generali della fiscalità internazionale, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il concetto di residenza e di paese della fonte del reddito secondo la disciplina italiana.

Lo Stato nel quale il contribuente dichiara di costituire una presenza stabile e duratura di interessi personali e/o economici si definisce Stato della residenza. Ha una potestà impositiva estesa in quanto tassa i redditi dei propri residenti ovunque essi siano prodotti (tipico esempio di imposizione ultraterritoriale).

Le regole che definiscono il “concetto di residenza” possono variare in modo rilevante da Stato a Stato. Per le persone fisiche, generalmente ci si riferisce alla durata della permanenza della persona nello Stato, mentre per le persone giuridiche al luogo ove è situata la sede di direzione effettiva.

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