6 Ottobre 2017

Stato della residenza e Stato della fonte: il modello italiano

di EVOLUTION
Scarica in PDF
La potestà impositiva di uno Stato, a seguito dello sviluppo della globalizzazione dell’economia, ha trovato un limite nella pretesa di altri Stati di sottoporre a imposizione fattispecie che non si sono integralmente realizzate all’interno dei loro confini.
Al fine di approfondire i principi generali della fiscalità internazionale, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il concetto di residenza e di paese della fonte del reddito secondo la disciplina italiana.

Lo Stato nel quale il contribuente dichiara di costituire una presenza stabile e duratura di interessi personali e/o economici si definisce Stato della residenza. Ha una potestà impositiva estesa in quanto tassa i redditi dei propri residenti ovunque essi siano prodotti (tipico esempio di imposizione ultraterritoriale).

Le regole che definiscono il “concetto di residenza” possono variare in modo rilevante da Stato a Stato. Per le persone fisiche, generalmente ci si riferisce alla durata della permanenza della persona nello Stato, mentre per le persone giuridiche al luogo ove è situata la sede di direzione effettiva.

Per tassare i redditi percepiti all’estero dai propri residenti è necessario che lo Stato della residenza sia in grado di accertare e riscuotere i redditi esteri.

La “residenza” costituisce il criterio di collegamento personale che la maggior parte degli Stati utilizza per tassare i redditi di fonte estera.

Lo Stato nel quale sono presenti i fattori che generano il reddito è definito Stato della fonte, ha una potestà impositiva contenuta poiché tassa i redditi dei non residenti soltanto se hanno la fonte nel territorio dello Stato medesimo.

Le norme domestiche stabiliscono entro quali limiti e al verificarsi di quali condizioni, il reddito si presume derivare da quello Stato e quindi, può essere assoggettato a tassazione. Gli Stati utilizzano la regola della fonte come criterio di collegamento reale per tassare i redditi prodotti nel proprio territorio da soggetti non residenti.

Le regole della fonte di natura interna, di norma presumono:

  • che un reddito derivi da uno Stato se è corrisposto da un residente di quello Stato (c.d. pay-rule). Per esempio, nella maggior parte degli Stati, la fonte dei dividendi e degli interessi è, rispettivamente il luogo di residenza della società che distribuisce i dividendi e quello del soggetto erogante gli interessi;
  • che il reddito tragga origine nello Stato in cui si trovano i beni per i quali è stato corrisposto un prezzo per il relativo utilizzo (use-rule). Si pensi alla tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equiparabili ai brevetti;
  • una combinazione dei principi sopra illustrati.

Il principio della fonte è importante per determinare:

  • l’ampiezza dell’obbligo fiscale dei soggetti non residenti;
  • le modalità con cui uno Stato tassa i redditi dei non residenti, sia sul piano quantitativo che qualitativo.

L’articolo 23 del Tuir, rubricato “applicazione dell’imposta ai non residenti”, indica per l’Italia:

  • le categorie di reddito previste dall’ordinamento domestico;
  • per ciascuna categoria di reddito, il criterio di collegamento in forza del quale un reddito può considerarsi prodotto in Italia.

In particolare, sono tassate in Italia le seguenti categorie reddituali:

  • redditi fondiari, quando l’immobile si trova nel territorio dello Stato;
  • redditi di capitale, quando il soggetto che li eroga risiede sul territorio italiano;
  • redditi da lavoro autonomo e dipendente, quando derivano da attività esercitate nel territorio dello Stato;
  • redditi d’impresa, quando derivano da attività esercitate sul territorio nazionale per il tramite di una stabile organizzazione;
  • redditi diversi, quando derivano da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso;
  • redditi da partecipazione, imputati per trasparenza in Italia.

La distinzione tra contribuenti residenti e non residenti, come anche quella di redditi di fonte estera e di fonte interna, si applica sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna