9 Ottobre 2017

L’ISA Italia 700 aggiorna la relazione del revisore

di Fabio Landuzzi
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La Determina della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del 31 luglio 2017 ha approvato la nuova versione di alcuni Principi di revisione già adottati, come si ricorderà, con la prima Determina del 23 dicembre 2014 successivamente completata con quella del 15 giugno 2017 riferita al Principio 720B.

Tra i Principi di revisione rivisti dalla recente Determina della RGS vi è anche l’ISA Italia n. 700 relativo alla “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”. Per le società diverse dagli Enti di Interesse Pubblico (EIP) il nuovo Principio ISA 700, e quindi la nuova versione della Relazione di revisione, si applica a partire dai bilanci relativi agli esercizi che sono iniziati dal 6 agosto 2016 o successivamente. Quindi, è plausibile che i primi bilanci in cui revisori applicheranno la nuova formula di relazione saranno quelli chiusi dal 31 agosto 2017 in poi.

Per quanto riguarda invece gli EIP, la nuova relazione si applica alle revisioni degli esercizi iniziati a partire dal 17 giugno 2016 o successivamente, con l’effetto di una applicazione di fatto anticipata. Tuttavia, anche per le società diverse dagli EIP è consentita in via facoltativa l’adozione della nuova formula di Relazione di revisione ai bilanci degli esercizi iniziati a partire dal 17 giugno 2016; in caso di esercizio di questa facoltà, quindi, è plausibile che il nuovo format possa trovare adozione nelle relazioni dei bilanci degli esercizi chiusi al 30 giugno 2017 e perciò di imminente approvazione.

Ciò premesso, la novità senza dubbio più rilevante della nuova formula è rappresentata dalla anticipazione del paragrafo contenente l’espressione del giudizio che viene ora collocata all’inizio della Relazione, immediatamente dopo il Titolo (“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39”) e del “Destinatario” (che, nel caso delle revisioni con mandato conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010 sarà l’assemblea dei soci della società revisionata).

L’Esempio 3(I) allegato al Principio ISA Italia 700 riproduce il caso della Relazione di revisione di un bilancio d’esercizio di una società diversa da un EIP, contenente l’espressione di un giudizio positivo.

Quindi, dopo il paragrafo che contiene l’espressione del giudizio, segue quello riferito agli “Elementi alla base del giudizio” i quali richiameranno i Principi di revisione applicati nonché i principi in materia di etica e indipendenza prescritti dall’ordinamento italiano.

Il successivo paragrafo richiama la “Responsabilità del bilancio e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio”, mentre quello seguente la “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio”. In queste sezioni, non vi sono variazioni di rilievo riguardo ai rispettivi contenuti.

Infine, il paragrafo riferito alla “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” sarà volto a contenere, fra l’altro, il giudizio di cui all’articolo 14, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 39/2010 secondo le indicazioni del Principio di revisione SA Italia 720B relativo alla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio e la sua conformità alla legge, oltre alla cd. “dichiarazione sugli eventuali errori significativi” contenuti nella Relazione sulla gestione.

Nel paragrafo relativo agli “Elementi alla base del giudizio” potrà trovare collocazione – quanto al tema spinoso della “continuità aziendale” – la descrizione delle circostanze specifiche e delle motivazioni per cui, ad esempio, il revisore non è stato in grado di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti riguardo all’utilizzo del presupposto del going concern nel bilancio d’esercizio della società. Si veda a questo riguardo, a titolo esemplificativo, la formula riportata nell’Esempio 6(I) allegato al Principio di revisione ISA 570.

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