10 Ottobre 2017

Sovraindebitamento: il tribunale cede il passo all’OCC

di Massimo Conigliaro
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Dove è presente un Organismo di Composizione della Crisi non è possibile rivolgersi al Tribunale per le istanze di accesso alla procedura di sovraindebitamento. È questo l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, con l’Ordinanza 8 agosto 2017 n. 19740, che offre una lettura della norma che non ha riscontro, attualmente, nei Tribunali. Finora, infatti, si è diffusamente ritenuto che il debitore possa scegliere se presentare l’istanza di nomina del professionista attestatore (definito OCC o gestore della crisi) presso il Tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione ovvero in alternativa presso l’Organismo di Composizione della Crisi, laddove costituito.

In verità non era mancato inizialmente qualche provvedimento che anticipava la lettura oggi data dalla Corte di Cassazione: il Tribunale di Siracusa, ad esempio, con decreto n. 269/2016 del 18.1.2016 aveva rigettato un’istanza di nomina dell’OCC argomentando che nella medesima “circoscrizione risulta costituito l’organismo di cui all’articolo 15 della L. 3/2012 con provvedimento del 26.11.2015 a cui l’istante può rivolgersi ai sensi dell’articolo 7 della legge citata”, riferendosi all’organismo costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Successivamente, però, la marcia indietro su tale interpretazione è stata pressoché generalizzata.

Adesso l’Ordinanza della Cassazione può avere effetti non di poco conto.

È stato infatti precisato che nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, articolo 6 e ss., l’organismo di composizione della crisi disciplinato dall’articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l’evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l’istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il citato articolo 15, comma 9.

Va da sè  – si legge nell’Ordinanza n. 19740che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall’inciso “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3″, contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall’articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l’accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15″, che abbiano “sede nel circondario del tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.

L’articolo 15 della Legge 3/2012 prevede che tali organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità. Non è pertanto possibile che l’organismo sia costituito da soggetti privati.

Gli organismi costituiti dalle Camere di Commercio, dagli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai ed il Segretariato sociale di cui all’articolo 22, comma 4°, lettera a), della Legge 328/2000 sono iscritti di diritto al registro degli OCC, previa presentazione di una domanda. Alla data del 9 ottobre 2017 sono 132 gli Organismi iscritti nel suddetto Registro.

Unitamente a tale domanda (e successivamente per le integrazioni) gli enti pubblici che costituiscono l’OCC devono presentare al Ministero della Giustizia l’elenco dei gestori della crisi del proprio organismo, comunicando i successivi aggiornamenti. Alla data odierna sono 4.837 i gestori della crisi iscritti nel registro.

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