I presupposti per il rimborso dell’Iva
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza d’imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto laddove sussista uno dei seguenti presupposti:
- esercizio esclusivo o prevalente di un’attività che comporti l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando anche le operazioni effettuate in reverse charge (articolo 17, commi 5, 6 e 7 D.P.R. 633/1972) e quelle soggette a split payment (articolo 17-terP.R. 633/1972);
- effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. In tal caso il rimborso è possibile limitatamente all’imposta assolta su tali beni e servizi;
- effettuazione prevalentemente di operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies P.R. 633/1972;
- sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972.
In tutte queste ipotesi, la norma prevede che, per procedere alla richiesta di rimborso, l’importo a credito risultante dalla dichiarazione annuale deve essere superiore a 2.582,28 euro.
Vi sono, poi, altre tre ipotesi nelle quali è possibile accedere al benefico del rimborso e per le quali non opera il requisito della soglia minima dei 2.582,28 euro.
Può essere chiesto il rimborso dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; quindi devono chiudersi a credito le ultime tre dichiarazioni (articolo 30, comma 4, D.P.R. 633/1972). In tal caso può essere chiesto a rimborso al massimo la minore delle eccedenze conseguite nel triennio considerato.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972, l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione può essere chiesta a rimborso “comunque in caso di cessazione di attività“.
Un ulteriore presupposto per richiedere il rimborso dell’eccedenza Iva emergente dalla dichiarazione Iva annuale è individuato nell’articolo 34, comma 9, del D.P.R. 633/1972 per i produttori agricoli che applicano il regime speciale agricolo e che effettuano esportazioni e altre operazioni non imponibili.
In ogni caso, il rimborso non viene effettuato per importi inferiori a 10,33 euro.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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