Formazione continua del revisore legale: on line le nuove FAQ
di Raffaele PellinoCon la pubblicazione di 19 nuove FAQ sul proprio sito istituzionale, il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in materia di formazione “continua” del revisore legale. Si ricorda che la formazione “continua” consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero e finalizzati “al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali”. Al riguardo, in primo luogo, viene ribadito che:
- ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio;
- occorre acquisire i 20 crediti annuali entro la fine dell’anno di riferimento. Eventuali “proroghe” dovrebbero essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa “al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio”;
- non sono previsti esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo soltanto i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera e) e dell’articolo 24-bis del D.Lgs. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione;
- per i revisori iscritti al registro in corso d’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione in G.U.;
- il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro, infatti, è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale/ente pubblico/privato che è stato accreditato.
Un importante chiarimento ha riguardato il “rapporto credito – ora” valido ai fini dell’erogazione della formazione; nello specifico, è stato precisato che:
- vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a 1 credito formativo;
- è esclusa la possibilità di comunicare una “frazione” di credito (per esempio: 0,5 crediti);
- in caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).
Alcune FAQ hanno riguardato anche i revisori iscritti nella “sezione B” del registro (i cd. ex “inattivi”); per tali soggetti, tenuti anch’essi all’obbligo di formazione continua (articolo 5 del D.Lgs. 39/2010), “viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico”.
Sono, altresì, assoggettati agli obblighi di formazione “continua” quei professionisti collocati in elenchi “speciali” per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.
Discorso diverso, invece, per i soggetti che intendono cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale. Per questi, in mancanza di una espressa previsione normativa, non vi è l’obbligo di seguire la formazione nell’anno della cancellazione: infatti – precisa il ministero – “sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie”. Tuttavia, nel caso in cui il revisore volesse successivamente re-iscriversi al registro, può presentare una nuova istanza di iscrizione, se in possesso dei requisiti richiesti, senza sostenere ulteriori esami. Al riguardo, occorre tenere presente che nel regime “antecedente” al D.Lgs. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente (in particolare, nel previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea). Pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, occorre accertarsi dell’effettiva possibilità di re-iscriversi.
Infine, il Ministero, nel ricordare che i revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a enti “accreditati”, lo stesso Ministero, gli Ordini professionali oppure una società di revisione (della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione), sottolinea che:
- sul portale del Ministero dedicato alla revisione legale, è stata predisposta una “piattaforma digitale” per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali temi inclusi nel programma di formazione. Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione;
- i corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli ordini professionali di appartenenza (es. ordine dei commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione “continua” purché conformi al programma di aggiornamento professionale adottato con determina 37343/2017.
Sono validi anche “i corsi frequentati presso altri ordini territoriali”;
- i corsi di formazione frequentati presso gli ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione solo se tale ordine risulta accreditato presso il Ministero;
- non sono previsti particolari “vincoli” all’offerta formativa se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale. Pertanto, una società di revisione può “organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante. Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando i 20 crediti richiesti per ogni anno”.