Dichiarazione Irap 2017: l’opzione per il metodo da bilancio
di Luca MambrinL’articolo 16 del D.Lgs. 175/2014 ha modificato la modalità di esercizio di alcuni regimi opzionali, tra cui quello dell’opzione dell’Irap previsto per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria le quali possono determinare la base imponibile Irap seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:
- a valori fiscali, ai sensi dell’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997;
- a valori di bilancio, ai sensi dell’articolo 5 D.Lgs. 446/1997.
Come noto imprenditori e società di persone devono adottare il regime di contabilità ordinaria (articolo 18 D.P.R. 600/1973) se non rispettano determinati limiti di ricavi, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.
In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:
- euro 400.000 per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi;
- euro 700.000 per chi svolge altre attività.
Il rispetto o meno di tali soglie di ricavi deve essere verificato in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
Il c.d. metodo fiscale rappresenta il metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’unico ammesso per quelle in contabilità semplificata. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing.
L’articolo 5-bis, al comma 2, del D.Lgs 446/1997 prevede, tuttavia, che tali soggetti possano optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole di cui all’articolo 5, ovvero quelle previste per i soggetti Ires che determinano l’imposta secondo i valori da bilancio.
Inoltre il medesimo comma, così come modificato dal D.Lgs 175/2014, prevede che non è più necessaria la manifestazione preventiva dell’opzione ma essa dovrà essere comunicata direttamente in sede di dichiarazione Irap presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata.
Quindi, i contribuenti, società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, che intendono optare per la determinazione del valore della produzione con il metodo da bilancio per il periodo d’imposta 2017 lo potranno fare direttamente in dichiarazione, compilando il rigo IS35 del quadro IS della dichiarazione Irap 2017.
L’opzione vale per tre periodi ed è irrevocabile e vincola alla tenuta del regime di contabilità ordinaria; al termine dei tre anni si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, sempreché non si eserciti la revoca dell’opzione. Pertanto coloro che hanno optato per il metodo da bilancio per il triennio 2014-2016 ed intendono rinnovarlo non dovranno effettuare alcuna comunicazione nell’ambito del modello Irap 2017.
In caso di revoca dell’opzione, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell’articolo 5-bis (metodo fiscale) per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
Per poter esercitare tali opzioni o revoche nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni, è stato inserito il rigo IS35 che va compilato barrando una delle due caselle:
- “opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2017-2019;
- “revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2014-2016 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2017-2019.
Le società di persone che non possono comunicare l’opzione con la dichiarazione Irap in quanto non tenute alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività), la comunicano utilizzando l’apposito modello disponibile, con il relativo software, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Tale modello, relativo alle “comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap” va presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, barrando l’apposita casella di cui al rigo CR11 presente nella sezione IV.