Anche per i soggetti Irpef l’ACE è limitata al patrimonio netto
di Fabio GarriniIl decreto del 3 agosto 2017, che ha revisionato la disciplina ACE dopo le modifiche apportate dalla L. 232/2016 e dal D.L. 50/2017, nella verifica dell’importo agevolabile, conferma la necessità di verificare il limite del patrimonio netto al termine del periodo d’imposta.
Il limite del patrimonio netto
L’articolo 11, comma 1, del decreto attuativo prevede che “in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie”. In relazione a tale previsione, la relazione accompagnatoria precisa che il patrimonio netto deve essere assunto al lordo dell’utile dell’esercizio.
Peraltro, la disposizione richiede che il patrimonio netto di bilancio debba essere in ogni caso assunto al netto delle riserve per acquisto azioni proprie. Tale previsione, stante le nuove modalità di rappresentazione contabile derivanti dalla riforma contenuta nel D.Lgs. 139/2015, si applica a tutti i soggetti, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio; al contrario, tutte le altre riserve di bilancio, anche quelle rilevate a seguito dell’applicazione dei nuovi principi contabili, necessariamente assumono rilevanza.
Infatti, quando l’articolo 5, comma 8, del decreto afferma che non assumono rilevanza le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, nonché quelle derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda, si riferisce “ai fini della determinazione della variazione in aumento”.
In altre parole, l’iscrizione di una riserva positiva legata ad uno strumento derivato non rileva quale incremento, ma inciderà sul patrimonio netto alla fine dell’anno, per la verifica dell’importo massimo agevolabile.
La previsione in commento, a prima vista appare tautologica, posto che l’ACE è governata dagli incrementi e decrementi di patrimonio; in realtà occorre ricordare che non tutte le variazioni di patrimonio rilevano quali incrementi o decrementi, quindi potrebbe verificarsi la riduzione di patrimonio che non rileva come variazione diminutiva ai fini ACE, ma finisce per comprimere il patrimonio netto finale, quindi finendo per vincolare l’importo massimo agevolabile.
Il tipico caso è quello della perdita di esercizio: l’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo stabilisce che “rilevano come elementi negativi della variazione del capitale proprio di cui al comma 1 le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti”. La perdita, non essendo evidentemente una distribuzione di risorse ai soci, non va considerata una variazione diminutiva; d’altro canto, riducendo il patrimonio netto finale, limita l’importo agevolabile.
Il caso dei soggetti Irpef
L’applicabilità della previsione in commento ai soggetti Irpef certo non si poneva con la precedente disciplina, posto che per le società di persone ed imprese individuali in contabilità ordinaria l’agevolazione era calcolata applicando il rendimento nozionale previsto per quel periodo d’imposta al patrimonio netto esistente alla fine del periodo d’imposta. Quindi la verifica di tale limite era implicita.
La nuova disciplina prevede invece che il calcolo della base agevolabile sia determinato con sommatoria di due componenti, lo stock patrimoniale (ossia la variazione, se positiva, di patrimonio netto tra il 31.12.2010 e il 31.12.2015) a cui vanno aggiunti gli incrementi netti realizzati dal 2016 in poi.
Quindi, potrebbe accadere che la base agevolabile teorica sia superiore al patrimonio netto.
Al riguardo, non pare vi possano essere dubbi sul fatto che, anche per i soggetti Irpef opera il limite di cui si è detto in precedenza.
Questo si ricava, oltre che da considerazioni di ordine sistematico, anche da alcuni passaggi del decreto. Prima di tutto il comma 1 dell’articolo 8 afferma che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, e secondo i criteri indicati nel presente articolo, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.” E il vincolo al patrimonio netto è certamente compatibile con le nuove regole di determinazione della base ACE dei soggetti Irpef.
Inoltre, l’articolo 11 è posto successivamente tanto alle disposizioni relative ai soggetti Ires quanto a quelle dei soggetti Irpef, come disposizione di rilevanza generale.