Cumulo contributivo per i professionisti
di Raffaele PellinoCon la circolare 140/2017, “acquisito il nulla osta” del Ministero del lavoro, l’INPS fornisce le istruzioni operative in merito al cumulo gratuito dei versamenti contributivi effettuati dai professionisti iscritti alle casse private e privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (ossia le casse previdenziali di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, geometri, ecc.), così come previsto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 195 della L. 232/2016). In particolare, nel documento di prassi, vengono fornite indicazioni in merito ai criteri di determinazione e pagamento di tali trattamenti pensionistici.
In primo luogo, si ricorda che a decorrere dall’1/1/2017 è possibile “cumulare” gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese anche le Casse professionali, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti.
Al riguardo, il Ministero del lavoro con nota n. 13919/2017 ha precisato che “La pensione di vecchiaia in cumulo … può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011”. La pensione di vecchiaia in “cumulo”, quindi – come indicato nella circolare 9/2017 dalla Fondazione consulenti del Lavoro – potrà essere richiesta da soggetti iscritti a due o più forme pensionistiche (Gestioni INPS, ma anche Casse previdenziali) a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione, abbia maturato il requisito contributivo di 20 anni (considerando tutte le contribuzioni cronologicamente non sovrapposte) e il requisito anagrafico statuito dalla Riforma Monti-Fornero (66 anni e 7 mesi di età a partire dal 2018), adeguato alla speranza di vita. Tuttavia, la pensione di vecchiaia in “cumulo” non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Per quanto riguarda, invece, la pensione anticipata in “cumulo”, la circolare ricorda che devono sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate, quali, ad esempio, la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali. A tal fine, vengono riportati i requisiti contributivi previsti adeguati alla speranza di vita.
Anno | Uomini | Donne |
Dal 2017 al 2018 | 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) |
Dal 2019 al 2020 | 42 anni e 10 mesi* (pari a 2.227 settimane) |
41 anni e 10 mesi* (pari a 2.175 settimane) |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita
In questo caso – come sottolineato dai consulenti del Lavoro – non si avrà alcuna formazione progressiva della pensione, ma un unico trattamento da subito erogato al ricorrere delle condizioni richieste, applicando esclusivamente i requisiti contributivi INPS e tenendo conto, ai fini del diritto alla pensione, non solo dei contributi versati alle Gestioni INPS ma anche delle annualità contributive accantonate presso le Casse previdenziali per liberi professionisti iscritti ad albo.
La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
Sul piano operativo, coloro che intendono esercitare la facoltà di “cumulo” devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Nel caso l’interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, questi può scegliere quella alla quale inoltrare la richiesta di pensionamento. Il pagamento delle pensioni in cumulo sarà effettuato sempre dall’INPS, dietro stipula di convenzioni analoghe a quanto attualmente previsto per l’istituto della totalizzazione contributiva ex D.lgs. 42/2006.
Per il calcolo della pensione da “cumulo” ogni gestione previdenziale determina, per la parte di competenza, il trattamento “pro-quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e in base alle retribuzioni di riferimento. Ai fini della misura “pro quota” devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo “pro quota” di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
Infine, la circolare INPS 140/2017 precisa che i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si “convertono”, ai fini del cumulo, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
- 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- 78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
Tali parametri hanno la funzione “di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione. Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare”.