27 Ottobre 2017

L’Iva nell’e-commerce diretto

di Federica Furlani
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Il commercio elettronico si distingue in e-commerce diretto ed e-commerce indiretto, a seconda delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della compravendita.

In particolare, nell’e-commerce diretto tutte le fasi della transazione avvengono online, trattando la cessione di beni virtuali non tangibili o di servizi con modalità elettronica e quindi acquisti in forma digitale (fornitura di immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di software, etc.); nell’e-commerce indiretto invece, l’ordine ed il pagamento avvengono online, ma il bene viene materialmente spedito e fisicamente consegnato.

Ai fini fiscali, la differenza è fondamentale: il commercio elettronico diretto è qualificato come prestazione di servizi (Direttiva 2006/112/CE e risoluzione 274/E/2008), mentre quello indiretto come cessione di beni, con le relative conseguenze ai fini Iva.

La loro individuazione è pertanto molto importante: a tal fine l’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE riporta il seguente elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica (di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera k):

  1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  2. fornitura di software e relativo aggiornamento;
  3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Una volta ricondotta un’operazione nell’ambito del commercio elettronico diretto, il passo successivo, ai fini del corretto inquadramento ai fini Iva, è individuare se l’operazione viene posta in essere tra soggetti passivi d’imposta (business to business – B2B) o nei confronti di soggetti privati (business to consumer – B2C).

In realtà, per quanto attiene ai servizi di e-commerce diretto, la distinzione tra operazione effettuata con committente soggetto passivo Iva o con privato consumatore (rapporti B2B e B2C) rileva solo ai fini della modalità di applicazione dell’Iva, poiché comunque le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).

L’articolo 7–sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. 633/1972, considera infatti come territorialmente rilevanti in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (nonché le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.

A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva sono, invece, differenziate a seconda dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

  • nei rapporti B2B, il prestatore deve emettere fattura senza applicazione dell’Iva, in quanto trattasi di operazioni non soggetta in base all’articolo 7-ter, e il cliente deve integrare e registrare la fattura ricevuta secondo la disciplina del reverse charge;
  • nei rapporti B2C, l’imposta è dovuta nel Paese del cliente, il che significa che il prestatore deve aprire una posizione Iva in tutti i Paesi membri dove risiedono i clienti. In alternativa è prevista l’opzione MOSS(Mini Sportello Unico) che consente ai soggetti passivi di assolvere gli obblighi Iva in un solo Stato Ue, tramite un portale web, evitando così l’identificazione in ogni Stato Ue di consumo. Si segnala che il M. 27/10/2015 ha escluso l’obbligo di certificazione per le prestazioni di servizi elettronici (e di telecomunicazione e teleradiodiffusione) rese a committenti non soggetti passivi (B2C).

Prestatore Committente Iva
IT UE privato IT deve identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del consumatore finale o optare per il MOSS
IT UE soggetto passivo / EXTRAUE IT emette fattura non soggetta articolo 7-ter
UE/EXTRAUE IT soggetto passivo IT integra la fattura secondo il meccanismo del reverse charge
UE/EXTRAUE IT privato IT riceve una fattura con Iva / opzione per il MOSS da parte del prestatore estero

 

La disciplina Iva delle operazioni intracomunitarie