ACE: nuovi chiarimenti su interpello e disciplina antielusiva
di Alessandro BonuzziCon la circolare 26/E di ieri l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sull’ACE. In particolare, le questioni trattate riguardano:
- da una parte, la preventività delle istanze di interpello probatorio e,
- dall’altra, la decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del decreto ACE del 3 agosto 2017.
Il primo aspetto è collegato alla proroga al prossimo 31 ottobre, prevista dal DPCM 26 luglio 2017, del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Irap 2017. È noto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, il contribuente può interpellare il Fisco al fine di ottenere un parere ai fini del riconoscimento dell’ACE, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di comportare indebite duplicazioni di benefici. L’interpello deve essere presentato entro la scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione.
Ebbene, preso atto dello slittamento dell’adempimento, la circolare precisa che tutte le istanze di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative alla agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il termine prorogato.
La seconda questione affrontata dal documento di prassi in commento verte, come accennato, sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del nuovo decreto ACE.
Si ricorda che tale disciplina è volta a evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. Gli interventi del legislatore hanno riguardato:
- l’individuazione di una nozione di “gruppo” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva;
- l’estensione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- l’introduzione di alcune esimenti in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, trova applicazione una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.
La circolare afferma che la nuova formulazione della disciplina antielusiva si applica, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta 2018.
Pertanto, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018, sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste in essere dal 2011 al 2018.
Atteso, però, che il nuovo decreto ACE prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi coerenti e non coerenti, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione del beneficio.
Quindi, i contribuenti non possono presentare dichiarazioni integrative al fine di correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell’articolo 10 del nuovo decreto ACE.
Con riguardo poi ai periodi d’imposta 2016 e 2017, per i quali i termini di presentazione della dichiarazione non sono scaduti al momento della pubblicazione della circolare 26/E in commento, i comportamenti cristallizzati nei relativi modelli dichiarativi non saranno suscettibili di contestazione. Ciascun singolo contribuente ha la facoltà di anticipare, purché integralmente, le disposizioni dell’articolo 10 del nuovo decreto ACE, non potendo, invece, applicare le nuove disposizioni antielusive in modo parziale.
Coerentemente, i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione relativa al 2016 prima dei chiarimenti di ieri, possono procedere alla rettifica della stessa, al fine di tener conto delle novità del decreto, entro il termine di 90 giorni.
Infine, con riferimento alle istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016 ancora in fase di istruttoria, la circolare precisa che:
- i contribuenti a cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in sede di risposta possono comunicare l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni del decreto ACE, fornendo la relativa documentazione;
- i contribuenti che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa possono manifestare la volontà di avvalersi delle nuove disposizioni inviando una integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza originariamente presentata.
Gli uffici forniranno risposta alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta o dalla avvenuta integrazione spontanea.