2 Novembre 2017

Nuovi obblighi IVA per i “call-off stock” con la Germania

di Marco Peirolo
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Su Euroconferencenews ci siamo occupati in diverse occasioni del regime IVA dell’accordo di “call-off stock” nell’ambito dei rapporti intraunionali, specificando come con questa figura contrattuale i beni sono messi a disposizione del cliente di altro Stato membro con passaggio della proprietà rinviato al momento in cui avviene il prelievo dal deposito o allo scadere del termine pattuito senza che i beni siano stati restituiti al fornitore.

Come regola generale, l’invio dei beni in altro Stato membro in esecuzione dell’accordo in esame dà luogo ad un acquisto intraunionale “per assimilazione”, ex articolo 20 della Direttiva n. 2006/112/CE, con il conseguente obbligo, per l’impresa italiana, di aprire una posizione IVA in loco.

Ed è proprio in considerazione degli obblighi IVA discendenti da questo specifico regime e della circostanza che gli Stati membri applicano talvolta una procedura semplificata che la Commissione europea, nel doc. COM(2015)566 del 4 ottobre 2017, intende armonizzare gli adempimenti connessi al “call-off stock che dà luogo a trasferimenti di beni in ambito intra-UE.

Sino al 31 dicembre 2017, la Germania è uno degli Stati membri che richiede l’apertura della partita IVA da parte dei fornitori non residenti.

Pertanto, sino a tale data, la procedura che le imprese italiane devono applicare per i trasferimenti di beni effettuati nell’ambito di un “call-off stock” con i clienti tedeschi implica:

  • l’emissione della fattura non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del D.L. 331/1993 nei confronti della propria posizione IVA tedesca. La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trasferimento de beni e la base imponibile è determinata in funzione del prezzo di costo (articolo 43, comma 4, del D.L. 331/1993);
  • l’annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione e con riferimento al mese di trasferimento dei beni in Germania;
  • la presentazione del modello INTRA 1-bis entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
  • l’emissione della fattura di vendita da parte della partita IVA tedesca dell’impresa italiana, con addebito dell’IVA locale.

Dal 1° gennaio 2018, la Germania, in via di semplificazione, non richiederà più l’identificazione ai fini IVA al suo interno da parte dei fornitori di altri Stati membri.

Con un decreto ministeriale pubblicato il 10 ottobre 2017, le Autorità fiscali tedesche hanno, infatti, recepito le indicazioni contenute in due decisioni della Corte di Cassazione tedesca (Bundesfinanzhof), in base alle quali, al ricorrere di determinate situazioni, il “call-off stock” non dà luogo ad un’operazione intraunionale “per assimilazione”, dovendo essere trattata come una cessione intraunionale “diretta” a destinazione della Germania (VR 31/15 del 20 ottobre 2016 e V R 1/16 del 16 novembre 2016).

Alla condizione che il cliente tedesco sia “conosciuto e definito” al momento della partenza dei beni non sarà più obbligatoria l’apertura di una posizione IVA in Germania da parte del fornitore non residente, laddove per cliente “conosciuto e definito” s’intende quello che abbia non solo la piena disponibilità dei beni, ma che abbia già pagato i beni oggetto del contratto o che si sia vincolato ad acquistare i beni stessi.

In tali situazioni, il fornitore italiano adempierà ai seguenti obblighi:

  • annotazione dei beni inviati in Germania nel registro di cui all’articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993;
  • a seguito del prelievo da parte del cliente:
  • emissione della fattura in regime di non imponibilità di cui all’articolo 41, comma 1, lett. a), del D.L. 331/1993, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del prelievo;
  • annotazione della fattura, distintamente, nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese del prelievo;
  • eliminazione dei beni prelevati dal registro di cui al citato articolo 50, comma 5, del D.L. 331/1993;
  • presentazione del modello INTRA 1-bis, entro il giorno 25 del periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura;
  • al termine dell’esercizio, rilevazione in bilancio della rimanenza dei beni esistenti all’estero.

Occorrerà verificare con attenzione se sia possibile avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 39, comma 3, del D.L. 331/1993, che consente di emettere una fattura riepilogativa mensile per tutti i prelievi effettuati nel corso dello stesso mese.

La disciplina Iva delle operazioni intracomunitarie