Fondo patrimoniale: sottrazione fraudolenta solo con prova di idoneità
di Angelo GinexA fronte di un fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, che nell’operazione posta in essere sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017.
Nel caso di specie, all’imputata veniva contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché aveva costituito un fondo patrimoniale ex articolo 167 cod. civ., ritenuto idoneo a sottrarre il patrimonio della stessa alla garanzia di adempimento del debito contratto con l’Amministrazione finanziaria.
A seguito di condanna sia in primo che in secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, eccependo segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il reato di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. In particolare, essa argomentava che la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, né totalmente né parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale.
Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione afferma che “il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario, non essendo ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore” (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 9154/2016 e 40561/2012).
Infatti, sottolineano i Giudici di Piazza Cavour, la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta un modo legittimo di attuazione dell’indirizzo economico familiare come rilevato anche dalla giurisprudenza civile, la quale ricomprende tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed armonico sviluppo, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Al contrario, prosegue la Suprema Corte, quando venga dimostrata l’idoneità della costituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con l’Amministrazione finanziaria (cfr., Cass., sentenza n. 23986/2011).
Quindi, deve ritenersi che, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, si impone la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale, con la conseguenza che il giudice deve motivare sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale (cfr., Cass., sentenza n. 9154/2016).
Nel caso di specie, invece, la competente Corte d’Appello si discostava dai predetti principi ed offriva una motivazione inadeguata, evidenziando il solo profilo temporale della stretta concomitanza tra la costituzione del fondo patrimoniale e le reiterate condotte di omesso versamento delle imposte dovute e nulla argomentando in merito alla idoneità della condotta a rendere in tutto o in parte inefficace il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria.
Per tali ragioni, quindi, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo giudizio.