Esenzione IMU/TASI anche per gli immobili “istituzionali” dei nuovi ETS
di Luca CaramaschiTra le disposizioni dettate in materia di imposte indirette e tributi locali il nuovo articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 106/2016 (legge delega di riforma del terzo settore), ripropone con riferimento ai nuovi Enti del Terzo Settore (in acronimo ETS) la medesima disciplina di esenzione da IMU e TASI prevista per gli immobili utilizzati nella sfera istituzionale da parte degli enti non commerciali in generale. È infatti il comma 6 del richiamato articolo 82 a prevedere che “Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione”.
Con riferimento all’ambito soggettivo dell’agevolazione vale qui la pena richiamare l’attenzione sul fatto che la norma si rivolge agli “enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5” e, quindi, esclusivamente a quegli ETS che rivestono natura non commerciale. Secondo tale previsione, infatti, si considerano “non commerciali” quegli Enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale elencate nell’articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 in conformità ai criteri descritti nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 79. Tralasciando l’ipotesi descritta nel citato comma 3, che fa esclusivo riferimento agli ETS che svolgono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (e per i quali vengono declinate specifiche ipotesi di non commercialità), il comma 2 dell’articolo 79 prevede che tutte le attività di interesse generale sono svolte con modalità non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (prosegue la norma, tenendo conto di eventuali contributi erogati dalla pubblica Amministrazione, dall’Unione europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento). Tralasciando le considerazioni critiche in merito alle difficoltà che conducono a una tale verifica, ne deriva, quindi, che l’esenzione non si applicherà, ad esempio, alle imprese sociali disciplinate dal D.Lgs. 112/2017, seppur tali soggetti siano ricompresi a pieno titolo tra le categorie tipizzate presenti nel Registro Unico Nazione degli enti del Terzo Settore, così, come, in generale, l’esenzione non troverà applicazione allorquando l’Ente del Terzo Settore rivesta natura commerciale.
Alla luce di tali nuove disposizioni perde probabilmente di significato il contenuto della sentenza pronunciata nel 2015 dalla CTR Lombardia con la quale, in maniera piuttosto azzardata, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto l’esenzione ad una società di capitali sportiva dilettantistica in relazione agli immobili da essa utilizzati nello svolgimento dell’attività sociale. Con sentenza n. 1887/64/15, depositata il 5 maggio 2015, la CTR Lombardia ha esaminato il caso di un accertamento ICI riguardante un impianto natatorio costruito su un terreno in diritto di superficie detenuto da una società di capitali sportiva dilettantistica (di seguito SSD) costituita ai sensi dell’articolo 90 L. 289/2002. Ribaltando le conclusioni cui era pervenuta la precedente CTP Brescia con la sentenza n. 34/2013, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto l’esenzione ICI alla SSD nella considerazione che tale soggetto è del tutto analogo, sotto il profilo tributario, alle associazioni sportive dilettantistiche. Seppur condivisibile nella sua “filosofia” la conclusione (estensibile nei propri effetti anche ai fini dell’IMU e della TASI) cui è pervenuta la CTR Lombardia si è fin da subito prestata ad una prima considerazione critica rappresentata dal fatto che la norma (articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992) riconosce “l’esenzione ai fini Ici a tutti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.73 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi”. Tralasciando quindi la verifica (non immediata, peraltro) delle condizioni oggettive che legittimano la fruizione dell’esenzione, un primo ostacolo è certamente rappresentato dalla “natura” del soggetto che intende fruire dell’agevolazione, nel nostro caso appunto la SSD. Al fine di superare tale ostacolo la sentenza afferma che “è chiaramente previsto ai fini tributari un nuovo tipo di società che è appunto la società di capitali senza fine di lucro e, perciò stesso, non commerciale”.
In attesa della pronuncia che in sede di legittimità dovrebbe giungere tra qualche anno dalla Suprema Corte di Cassazione non si può non rilevare come la recente novella legislativa introdotta dal D.Lgs. 117/2017 a proposito degli ETS non commerciali, lasci ben poche speranze a una pronuncia favorevole all’estensione della predetta esenzione. Ciò in quanto, la società di capitali sportiva dilettantistica presenta caratteristiche che, nel sistema delineato dalla recente riforma del terzo settore, la rendono del tutto assimilabile all’impresa sociale e quindi a realtà che presentano indiscutibilmente natura commerciale, seppur nel perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma che non individuano una vera e propria attività “istituzionale”, tipica invece degli enti che rivestono natura non commerciale.
Un’ultima considerazione sul tema della decorrenza. Mentre il terzo comma dell’articolo 104 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce in generale l’entrata in vigore del predetto decreto a partire dal 3 agosto 2017 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.), il precedente comma 2 stabilisce che le disposizioni contenute nel titolo X, e cioè quelle che vanno dall’articolo 79 all’articolo 89 (ricomprendenti quindi l’articolo 82 che stabilisce l’esenzione IMU/TASI) decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà pienamente operativo (dalla lettura dell’articolo 53 del D.Lgs. 117/2017 si comprende come tale momento non potrà che attestarsi prima del 2019 o del 2020).
Tuttavia, è il comma 1 dell’articolo 104 del decreto a prevedere che in via transitoria talune disposizioni, tra le quali l’articolo 82, troveranno applicazione già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) per ONLUS, ODV e APS che risultano già iscritte nei rispettivi registri nazionali, provinciali e regionali (si tratta, in pratica, di quei soggetti che – ancorché con l’onere di effettuare gli opportuni adeguamenti statutari – entreranno a far parte “di diritto” delle nuove categorie tipizzate presenti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
9 Novembre 2017 a 12:00
Esentare Imu e tassi per tutti gli immobili inavitabili e privi di rendita