Lo status di “soggetto passivo certificato” nel regime definitivo dell’IVA
di Marco PeiroloNel “pacchetto” approvato dalla Commissione europea il 4 ottobre 2017, finalizzato all’introduzione del sistema definitivo dell’IVA per gli scambi intraunionali, basato sul principio dell’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, è contenuta la proposta di Regolamento COM(2017) 567 che modifica il Reg UE n. 904/2010.
L’obiettivo della proposta di Regolamento è quello di fornire la base giuridica per l’integrazione dello status di “soggetto passivo certificato” nel sistema VIES (sistema di scambio di informazioni sull’IVA).
Sia per il sistema dell’IVA definitivo che per alcuni dei miglioramenti del sistema attuale, voluti dal Consiglio europeo, i soggetti passivi devono avere la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere la qualifica di soggetto passivo certificato, idonea ad attestare che una determinata impresa può essere considerata un contribuente affidabile.
La nozione di soggetto passivo certificato permetterà, inoltre, l’attuazione graduale del sistema dell’IVA definitivo, in quanto nella prima fase è prevista l’applicazione della procedura di reverse charge per le cessioni intraunionali di beni nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo certificato. Essendo, infatti, il soggetto passivo certificato, per definizione, un contribuente affidabile, non dovrebbero verificarsi le frodi dovute al mancato assoggettamento ad imposta delle cessioni intraunionali aventi come destinatari tali operatori.
Alcune disposizioni di semplificazione connesse al regime del “call-off stock”, alle vendite “a catena” e alla prova del trasporto dei beni spediti o trasportati in altro Stato membro in esecuzione di una cessione intraunionale, che possono essere vulnerabili alla frode, si applicheranno a condizione che i soggetti passivi certificati siano coinvolti nell’operazione.
Di particolare rilevanza le misure di semplificazione riguardanti la prova del trasporto intraunionale di beni, volte a garantire la certezza del diritto, contenute nella proposta di Regolamento COM(2017) 568 che modifica il Reg. UE n. 282/2011. Le situazioni considerate sono quelle in cui i beni:
- sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, se il cedente stesso ha lo status di soggetto passivo certificato; ovvero
- sono stati spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto, se il cessionario stesso ha lo status di soggetto passivo certificato.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso di due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto. Le Autorità fiscali possono contestare tale presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Nel secondo caso, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:
- di una dichiarazione scritta del cessionario, presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario medesimo o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto.
Anche in questa ulteriore ipotesi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Nella nuova disciplina, è di fondamentale importanza che le imprese e le Amministrazioni fiscali possano verificare immediatamente lo status di soggetto passivo certificato. A tal fine, è necessario che tutti gli Stati membri registrino in un sistema elettronico informazioni sulle imprese e sulla loro specifica qualifica e che le Autorità fiscali competenti si adoperino in modo che la conferma di tale qualifica sia possibile per tutte le imprese interessate.
Gli obblighi degli Stati membri devono essere stabiliti nell’ambito della normativa in materia di cooperazione amministrativa, ossia del Reg. UE n. 904/2010.
Lo scopo perseguito è, pertanto, quello di integrare lo status di soggetto passivo certificato nel sistema VIES, attualmente utilizzato, tra l’altro, per verificare la validità del numero di identificazione IVA del cessionario di altro Stato membro al fine di accertare che la cessione di beni, trasportati o spediti al di fuori dello Stato membro di partenza, possa essere esentata dall’IVA.
Dal punto di vista pratico, la verifica dello status di soggetto passivo certificato del cessionario per il riconoscimento della detassazione dell’operazione intraunionale nell’ambito del sistema definitivo ricalca le modalità di verifica del numero di identificazione IVA.
Tenuto conto che tale status è rilevante in situazioni transfrontaliere e l’infrastruttura informatica esiste già ed è utilizzata da tutte le Amministrazioni fiscali, è opportuno avvalersi dell’infrastruttura esistente, estendendone le funzionalità al fine di includervi la qualifica di soggetto passivo certificato degli operatori economici.
Per integrare nel sistema la qualifica in oggetto è innanzi tutto necessario che gli Stati membri, competenti per la concessione e la revoca dello status delle imprese stabilite sul loro territorio, raccolgano tali informazioni e le conservino in formato elettronico. A tal fine, l’articolo 17 del Reg. UE n. 904/2010 è modificato per garantire che vengano conservate anche le informazioni relative allo status di soggetto passivo certificato dei soggetti passivi e, inoltre, viene adattato l’articolo 31 dello stesso Regolamento per fare in modo che la conferma dello status possa essere ottenuta per via elettronica.