13 Novembre 2017

Compensi per sostituzioni, consulenze e domiciliazioni: niente Irap

di Raffaele Pellino
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Non rilevano ai fini Irap, in quanto non indicativi del presupposto dell’autonoma organizzazione, i compensi corrisposti da un avvocato per la domiciliazione presso i colleghi, i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di “sostituzioni” nonché quelli corrisposti a consulenti esterni. Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nell’ordinanza n. 26332 dello scorso 7/11/2017.  Tale orientamento dovrebbe permettere di superare i dubbi sul fatto che l’erogazione di compensi ad altri professionisti inerenti la propria attività possa far scattare l’assoggettamento all’Irap.

Ma veniamo ai fatti.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della C.T.R.  relativa il “silenzio rifiuto” serbato dall’Ufficio nei confronti di una istanza di rimborso Irap, lamentando il vizio di nullità della stessa in quanto la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare che i compensi a terzi sono “verosimilmente” imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) senza indicare le fonti dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza, nonché la violazione degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 in quanto, erroneamente, i giudici avevano ritenuto non sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione.

Intervenendo su quest’ultimo aspetto, la Cassazione, condividendo la tesi dei giudici d’appello, rammenta che non sono indicativi di “autonoma organizzazione” ai fini Irap:

  • i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all’esercizio della professione forense che esulano dall’assetto strettamente organizzativo dell’attività professionale (Cassazione, ordinanza n. 22695/2016);
  • i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di “sostituzioni” (Cassazione, ordinanza n. 20088/2016);
  • i compensi corrisposti a consulenti esterni; in particolare – richiamando l’ordinanza 20610/2016 – la Cassazione ricorda che non è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo “il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo”. Nell’ambito della stessa ordinanza, la Corte ritiene necessario verificare che i compensi risultino “occasionali” e riferiti a consulenze “specifiche e saltuarie”.

Ciò detto, la Corte – cassando quanto sostenuto dall’Ufficio – ritiene che la C.T.R. abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di compensi a terzi ed abbia compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che, sulla base della documentazione in atti, gli importi erogati, rapportati all’ammontare dei compensi, erano imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) non indicative di significativo apporto di terzi.

Vale la pena qui ricordare che le sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9451/2016), adottando una interpretazione “flessibile”, hanno ritenuto che l’impiego “non occasionale” di un dipendente o di un collaboratore non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione. Nello specifico, secondo i giudici “l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o … generico” non configura un’attività autonomamente organizzata. Ciò vale a condizione che il lavoro altrui si sia limitato all’utilizzo di un solo dipendente o collaboratore.

Per quanto riguarda il ricorso alle consulenze esterne, invece, si fa presente che – per la Cassazione (ordinanza n. 8914/2014) –  il relativo utilizzo non è sintomo di una stabile organizzazione, “ma se mai il contrario, perché proprio chi non dispone di una organizzazione articolata è costretto a ricorrere a consulenze esterne”. Tuttavia, secondo la circolare 45/E/2008, l’affidamento a terzi, in modo “non occasionale”, di incombenze “tipiche” dell’attività artistica o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.

Non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione, invece, l’eventuale prestazione fornita da terzi per attività “estranee” a quelle professionali o artistiche (ad esempio, consulenza ed assistenza tributaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali di un artista) né lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante.

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