La rottamazione-bis non chiarisce i dubbi sulla sospensione
di Enrico FerraCon la pubblicazione dei modelli sul portale istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, viene “ufficializzata” la riapertura della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
L’articolo 1 del D.L. 148/2017 offre tre nuove opportunità per rottamare le somme affidate all’Agente della riscossione. In particolare, le novità riguardano:
- la proroga dei termini di pagamento delle prime due rate della vecchia rottamazione;
- la riammissione dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione;
- la rottamazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Tralasciando in questa sede l’aspetto della proroga dei termini di pagamento per quei contribuenti ammessi alla precedente rottamazione ma non in regola con la prima (o unica) rata di luglio o quella di settembre 2017, pare opportuno soffermarsi sugli altri due punti, che nella precedente edizione hanno creato non pochi problemi interpretativi.
Il primo tema è quello della riammissione dei ruoli esclusi dalla precedente rottamazione. Le nuove disposizioni consentono un nuovo accesso alla rottamazione in favore dei contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 derivanti da una precedente dilazione.
Come più volte evidenziato, l’Agente della riscossione ha interpretato in maniera decisamente restrittiva la norma che imponeva il pagamento delle rate in scadenza nei mesi da ottobre a dicembre 2016, traducendo la locuzione “tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” (che lasciava pensare che fosse sufficiente il pagamento delle tre rate scadenti nei mesi ottobre-dicembre 2016) con le “rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016”. La previsione normativa non teneva in effetti in considerazione il disposto dell’articolo 31 del D.P.R. 602/1973, che impone allo stesso Agente della riscossione di imputare i pagamenti avvenuti nei mesi da ottobre a dicembre 2016 alle rate precedentemente scadute (e non saldate), lasciando un incontrollato margine di interpretazione in relazione al numero di rate da considerare ai fini del rispetto della condizione prevista per l’ottenimento della definizione agevolata. In ragione di ciò, gli omessi o insufficienti pagamenti relativi ai periodi precedenti ad ottobre 2016 hanno di fatto comportato l’irregolarità proprio sulle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, con conseguente impossibilità per il contribuente di avvalersi della definizione agevolata per quei carichi.
Le nuove disposizioni consentono di porre un rimedio in questo senso, pur fissando delle condizioni più rigide rispetto all’ipotesi di rottamazione dei carichi del 2017, in quanto in questo caso il debitore deve:
- affrettarsi a presentare l’istanza, il cui termine scade il 31 dicembre 2017 (in luogo del 15 maggio 2018);
- pagare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei vecchi piani di dilazione, pena l’improcedibilità dell’istanza;
- ripartire in un massimo di tre rate di pari ammontare, scadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute per la rottamazione.
La terza possibilità riguarda, infine, la riapertura della definizione agevolata in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. La norma si riferisce esplicitamente ai carichi “affidati”: non rileva in questo senso la data di notifica della cartella, che può essere ricevuta dal contribuente anche successivamente.
Per poter aderire alla definizione agevolata, il debitore dovrà manifestare all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione entro il 15 maggio 2018, mentre il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo, da pagare rispettivamente nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
Un aspetto da valutare attentamente è quello che riguarda la sospensione dei pagamenti relativi ai piani di dilazione in essere alla data di presentazione della domanda.
A tal riguardo, la nuova disposizione prevede che “a seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5, per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data”.
Si ricorda che anche il tema della sospensione dei pagamenti ha subito un’interpretazione restrittiva da parte dell’Agente della riscossione. Il comma 5 del D.L. 193/2016 contemplava una disposizione analoga a quella appena vista, lasciando intendere che la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere operasse “per i carichi oggetto della domanda di definizione”, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla loro “definibilità”; si era ipotizzato, pertanto, che il rientro nei piani di dilazione potesse essere consentito sia ai debitori in regola con i versamenti rateali “a tutto il 31 dicembre 2016”, che con la liquidazione delle somme hanno ritenuto troppo impegnativo il nuovo piano proposto, sia ai debitori non in regola con tali versamenti, i quali contavano a quel punto di recuperare i vecchi piani di dilazione che intendevano rottamare e non hanno potuto (anche e soprattutto) in ragione delle interpretazioni restrittive sopra esposte.
Non è andata però in questo senso l’interpretazione dell’Agente della riscossione, che ha sì consentito ai debitori di riprendere il pagamento delle rate sospese in precedenza nel caso di ripensamento, ma ha escluso la possibilità di rientro per quei debitori inadempienti fino al 31 dicembre 2016, specificando che la ripresa dei pagamenti riguardasse solo i piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 che fossero “al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016”.
È pur vero che le ipotesi di decadenza dovrebbero essersi ridotte in quanto la nuova edizione della rottamazione consente ai contribuenti di definire i carichi senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione a questo aspetto, poiché, in assenza di chiarimenti, la sospensione potrebbe non essere intesa come “generalizzata”, e quindi riferita a tutti i carichi “oggetto della domanda”, ma limitata “ai carichi definibili”, con la conseguenza che la richiesta di rottamazione di carichi che risultino a posteriori non definibili comporterebbe l’inapplicabilità della sospensione dei pagamenti a decorrere dalla presentazione della domanda e, verosimilmente, la revoca dei piani di dilazione accordati in precedenza.