17 Novembre 2017

Responsabilità solidale ed estinzione della sanzione principale

di Luigi Ferrajoli
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Con una recente sentenza, le Sezioni Unite si sono pronunciate in tema di responsabilità solidale in relazione al pagamento di sanzioni amministrative.

Posto che la solidarietà prevista dall’articolo 6 della L. 689/1981 (“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”) persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore, con la pronuncia n. 22082 del 22.09.2017, la Cassazione ha affermato che l’obbligazione del corresponsabile solidale non viene meno qualora quella dell’obbligato in via principale si estingua per mancata tempestiva notificazione della contestazione.

Nello specifico, una società aveva presentato ricorso alla Suprema Corte per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione proposta contro un’ordinanza d’ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto la sanzione irrogata a detta società, quale obbligata in solido con la legale rappresentate che aveva effettuato transazioni finanziarie in contanti presso un soggetto intermediario privo della necessaria abilitazione.

La ricorrente aveva eccepito che l’estinzione dell’illecito nei confronti della legale rappresentante – a cui non era stata effettuata la contestazione nel termine previsto dall’articolo 14, comma 2, L. 689/1981 – comportava l’estinzione anche della sua obbligazione quale soggetto obbligato in solido.

Investita della questione, la Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione dell’articolo 14, u.c., L. 689/1981, relativamente alla trasmissione o meno, nell’ambito delle sanzioni amministrative, dell’effetto estintivo a tutti i coobbligati solidali qualora esso si sia verificato nei confronti del solo autore principale dell’illecito.

Rimessa la causa alle Sezioni Unite, le medesime hanno rilevato come l’interpretazione del citato articolo 14, u.c., (“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”) abbia nel tempo generato due distinti indirizzi sulla sorte dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, allorché si sia estinta quella a carico del trasgressore.

Secondo un primo orientamento, l’estinzione dell’obbligazione di colui il quale ha commesso la violazione amministrativa comporta anche l’estinzione di quella a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligo incombente sul primo dei due soggetti (Cass. Civ. n. 23871/11 e n. 26387/08).

Ad esito differente, è giunta la Cassazione con la sentenza n. 4342/2013, secondo cui l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica ex articolo 14, u.c., per cui la figura dell’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non è sovrapponibile a quella dell’obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato.

Con la sentenza in esame, invece, le Sezioni Unite hanno evidenziato che il meccanismo della solidarietà amplifica l’efficacia deterrente del sistema sanzionatorio.

Secondo la Suprema Corte, la solidarietà prevista dall’articolo 6 L. 689/1981 oltre ad assolvere una funzione di garanzia, persegue anche “uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione”. Va da sé che l’obbligazione del corresponsabile solidale deve considerarsi autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, tanto da non venire meno nel caso in cui questa si estingua per mancata tempestiva notificazione. In ogni caso, l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi del citato articolo 6, nei confronti dell’autore della violazione, il quale non può eccepire l’estinzione del suo obbligo verso la P.A..

Le Sezioni Unite hanno quindi sancito l’autonomia dell’obbligazione del corresponsabile solidale che ha interagito con il trasgressore e reso possibile la violazione, distinguendo, allo stesso tempo, due livelli di operatività del rapporto: “quello pubblicistico necessario tra l’Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l’azione di regresso si trasferisce l’aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore”.

Ne consegue che “il regresso a favore del solvens già obbligato solidalmente, non inquadrandosi nello schema della surrogazione legale ex art. 1203 c.c., n. 3, ma derivando da un’espressa norma coessenziale alla tenuta del sistema della responsabilità amministrativa, opera al riparo dall’eccezione di estinzione per mancata notifica nel termine di legge, rilevante solo nel primo dei suddetti rapporti (ndr: quello pubblicistico)”.

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