La rilevazione dell’imposta sostitutiva sul TFR
di Viviana GrippoIl prossimo 18 dicembre scadrà il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del TFR maturata nel 2017. Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’adempimento, nell’edizione di Euroconferencenews di lunedì prossimo verrà pubblicato un apposito contributo collegato a una specifica Scheda di studio di Dottryna. Il presente articolo si sofferma sugli aspetti contabili dell’obbligo.
L’articolo 2120 cod. civ. prevede che: “Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.”
L’articolo 11 del D.Lgs. 47/2000 prevede, a sua volta, che sulla rivalutazione (incremento) effettuata è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17% (la misura, ai sensi dell’articolo 1, comma 623, della L. 190/2014, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in precedenza, l’imposta era pari all’11%).
L’imposta va versata con modello F24 in due scadenze:
- la prima il 16 dicembre dell’anno in corso, quale acconto (codice tributo 1712);
- la seconda il 16 febbraio dell’anno successivo, quale saldo (codice tributo 1713).
L’imposta sostitutiva riduce l’ammontare del fondo TFR, che verrà, quindi, erogato al dipendente al netto, in modo che la quota di rivalutazione risulti già tassata.
Si supponga il caso di un’azienda con meno di 50 dipendenti.
Contabilmente occorrerà dapprima registrare il versamento in acconto dell’imposta sostitutiva da effettuarsi nel mese di dicembre (per il 2017 in data 18/12 essendo il giorno 16 un sabato); in particolare, la rilevazione sarà la seguente:
Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) a Banca c/c (sp) 600,00
Alla fine dell’esercizio, va rilevato l’accantonamento TFR dell’anno comprensivo della rivalutazione.
In questo caso la rilevazione contabile apparirà come segue:
Accantonamento TFR (ce) a Diversi 14.100,00
a Fondo TFR (sp) 13.200,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) 900,00
Successivamente, in febbraio, all’atto del versamento del saldo dell’imposta di rivalutazione, verrà rilevata la seguente scrittura, stornando sostanzialmente il valore in acconto:
Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) a Banca c/c (sp) 300,00
Potrebbe verificarsi il caso in cui l’acconto d’imposta versato si rilevi superiore al saldo a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto Erario c/ritenute lavoratori dipendenti un credito. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in compensazione al momento della compilazione e presentazione del modello F24.
Si supponga che l’importo dell’imposta sostitutiva da rilevare al 31/12 sia pari a 750,00 euro e che in dicembre sia stato versato un acconto pari a 925,00; la differenza tra i due importi, pari ad euro 175,00 costituirà un credito nei confronti dell’Erario utilizzabile, come detto, in compensazione. Le scritture contabili saranno le seguenti:
Accantonamento TFR (ce) a Diversi 15.000,00
a Fondo TFR (sp) 14.250,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) 750,00
All’atto dell’utilizzo del credito dell’imposta sostitutiva, ad esempio per il versamento dell’Iva, si eseguirà la seguente scrittura contabile:
Erario c/Iva (sp) a Diversi 1.000,00
a Banca c/c (sp) 825,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) 175,00
Non si procederà in questo caso al versamento del saldo.