Società di comodo: la disciplina delle perdite sistemiche
di EVOLUTIONL’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, ha introdotto una nuova condizione di applicazione della disciplina sulle società di comodo (circolare AdE del 3/E/2013, par. 5) prevista all’articolo 30, comma 1, della L. 724/1994.
L’originaria previsione è stata modificata dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 175/2014 con la quale (a partire dal 2014) è stato aumentato il c.d. «periodo di osservazione» utile ai fini dell’applicazione della disciplina da tre a cinque periodi d’imposta.
Il comma 36-decies in particolare prevede che i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1, della L. 724/1994 (ovvero, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) nei cui confronti non si realizzino i presupposti previsti dal medesimo comma 1 (ossia, nei confronti di quei soggetti che conseguono ricavi superiori ai c.d. ricavi minimi) e che presentano:
- dichiarazioni in perdita fiscale per tre o, dall’esercizio in corso nel 2014, cinque periodi d’imposta consecutivi;
ovvero
- indifferentemente e consecutivamente, dichiarazioni in perdita per due o quattro periodi d’imposta e una dichiarazione con un reddito inferiore al reddito minimo determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della L. 724/1994 (si veda il comma 36-undecies);
siano considerati di comodo ai fini e per gli effetti del citato articolo 30, a decorrere dal successivo quarto/sesto periodo d’imposta.
La circolare AdE 1/E/2013, par. 7.4 ha chiarito come, ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, sia irrilevante l’adeguamento al reddito minimo per effetto dell’applicazione delle disposizioni sugli enti non operativi, giacché il soggetto interessato deve fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.
La circolare AdE 8/E/2013, par. 1.8, ha peraltro precisato che nel caso in cui, per effetto del riconoscimento della deduzione Irap afferente alle spese per il personale, il contribuente consegua un reddito inferiore a quello minimo presunto previsto dalla disciplina delle società non operative o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica.
Con la circolare 1/E/2013, par. 7.3, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che dato il rinvio del legislatore alla locuzione “reddito dichiarato”, si deve intendere che questo si riferisca al reddito ai fini Ires del periodo d’imposta come risultante dalla relativa dichiarazione, cioè, al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi.
Nei confronti di tali soggetti troveranno pertanto applicazione – per il periodo d’imposta successivo al periodo di osservazione (quarto/sesto) – le disposizioni (articolo 30, L. 724/1994) in materia di:
- reddito minimo presunto ai fini delle imposte dirette (comma 2);
- valore minimo della produzione ai fini Irap (comma 5);
- limitazioni al riporto del credito Iva (comma 4 – si veda in proposito la circolare AdE 1/E/2013, par. 7.2).
A differenza della disciplina sulle società non operative (per la quale assume rilevanza il mancato raggiungimento del ricavo c.d. minimo), la disciplina sulle società in perdita sistematica è caratterizzata dal fatto che il presupposto di applicazione risiede nel conseguimento di risultati fiscali in perdita per almeno (tre) cinque periodi d’imposta consecutivi (c.d. «periodo di osservazione»).
Gli «effetti» della disciplina in parola si realizzano sul periodo d’imposta immediatamente successivo a quello di osservazione ossia, a seconda della norma applicabile, il quarto o il sesto periodo d’imposta.
Al pari di quanto previsto per le società non operative, le circostanze indicate nell’articolo 30, comma 1, L. 724/1994 consentono la non applicazione de iure della disciplina sulle società in perdita sistematica nel periodo di imposta di applicazione della stessa, senza la necessità di richiederne la specifica disapplicazione.
Di conseguenza, la disciplina in esame non trova applicazione nel caso in cui si verifichi, nell’anno di potenziale applicazione della disciplina in esame (ossia, nel quarto/sesto anno), una delle cause di esclusione indicate nell’articolo 30, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 6- sexies), della L. 724/1994 (per l’operatività delle c.d. «cause di esclusione», si rinvia alla circolare AdE 23/E/2012, par. 1.1).
Qualora non ricorra una causa di esclusione, il soggetto interessato (fatte salve eventuali cause di disapplicazione automatica delle quali si dirà infra nel par. 4) potrà presentare istanza di interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina in esame (circolare AdE 36/E/2013), ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000 (circolare AdE 23/E/2012, par. 2).
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