25 Novembre 2017

Super ammortamento in più esercizi per i beni non superiori a 516,46 euro

di Alessandro Bonuzzi
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La scelta civilistica di non imputare l’intero costo del bene strumentale nuovo di valore non superiore a 516,46 euro nell’esercizio di sostenimento impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, del corrispondente super ammortamento.

Lo ha precisato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 145/E di ieri, emanata in risposta a una richiesta di chiarimenti pervenuta da più parti in ordine all’applicazione delle disposizioni sul super ammortamento.

Alla base dell’incertezza interpretativa c’è la decisione dell’istante di ammortizzare in bilancio il costo di beni il cui valore non supera il vecchio milione di lire in più esercizi.

In tal caso non era chiaro se si potesse operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si dovesse obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di ammortamento fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

Sul punto la risposta dell’Agenzia è ragionevole e puntuale. Preliminarmente, la risoluzione in commento ricorda che:

  • il super ammortamento si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per coloro che svolgono un’attività d’impresa;
  • la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;
  • con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, qualora, per effetto della super quota del 40%, il valore del costo superi la soglia, non viene comunque meno la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio dell’acquisto.

Successivamente, entrando nel merito del quesito posto, l’Agenzia afferma che, laddove il contribuente decida di ammortizzare in bilancio i beni in questione in più esercizi, la maggiorazione del 40% deve essere fruita di anno in anno nella misura che risulta dall’applicazione del coefficiente di ammortamento fiscale specifico del bene.

Sicché il contribuente:

  • deduce le quote di ammortamento dei beni secondo le regole ordinarie contenute nell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir e nell’articolo 109, comma 4, del Tuir (cd. principio della previa imputazione al conto economico);
  • deduce extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato.

La risoluzione contiene, in chiusura, un esempio che aiuta a comprendere in concreto la soluzione proposta e che si riporta qui di seguito.

Una società di capitali acquista, in data 1° luglio 2017, un bene per un costo pari ad euro 500; lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.

Il bene può fruire della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione che, quindi, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà pari ad euro 200 (40% di 500).

Contabilmente, la società decide di ammortizzare il bene con un coefficiente del 20%, pari ad una quota annua di 100 (500 x 20%); il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente fiscale del 25%, pari ad una quota annua massima ammessa in deduzione di 125 (500 x 25%)”.

In sintesi la situazione di partenza è la seguente.

(A) Costo di acquisizione 500
(B) Maggiorazione complessiva super ammortamento (A x 40%) 200
(C) Coefficiente di ammortamento civilistico 20%
(D) Coefficiente di ammortamento D.M. 31/12/1988 25%

 

Il trattamento civilistico e fiscale da applicare al bene acquistato sarà il seguente.

Anno Amm.to imputato al conto economico (A x C) Amm.to dedotto per derivazione Super ammortamento

(B x D)

2017 50 (*) 50 (*) 25
2018 100 100 50
2019 100 100 50
2020 100 100 50
2021 100 100 25
2022 50 50 0
Totale 500 500 200

 

(*) Riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento fiscale per il primo esercizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Tuir.

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