Il regime Iva del noleggio di imbarcazioni
di Giulio BenedettiIl regime Iva da applicare al noleggio delle unità da diporto per uso privato (ludico e ricreativo) è essenzialmente legato all’individuazione della territorialità, i cui riferimenti si trovano negli articoli 7-ter, 7-quater, lett. e), 7-sexies, lett. e) ed e)-bis, del D.P.R. 633/1972, oltre che nella circolare 37/E/2011 e soprattutto nella circolare 43/E/2011 pubblicata a seguito di quesiti posti dalla principale associazione di categoria del settore (Ucina, Confindustria Nautica Italiana).
Al fine di individuare il trattamento Iva del noleggio delle imbarcazioni, è necessario innanzitutto effettuare una distinzione in funzione della durata, e più in particolare:
- noleggio a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni nel corso dell’anno), il cui luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è disciplinato dall’articolo 7-quater, lett. e), del D.P.R. 633/1972;
- noleggio non a breve termine, per il quale il criterio di rilevanza territoriale è individuato dall’articolo 7-sexies, lett. e), del D.P.R. 633/1972).
Il noleggio a breve termine è di sicuro il caso più frequente che può capitare agli operatori: trattasi del tipico noleggio definito charter nautico, nel quale un operatore economico mette a disposizione una imbarcazione per un breve periodo a fini ludici e ricreativi.
Per quanto riguarda il noleggio a breve termine, la rilevanza territoriale dipende da due elementi:
- il luogo dove il noleggiante prende possesso fisicamente dell’imbarcazione;
- il luogo di effettiva utilizzazione dell’imbarcazione.
Di conseguenza, sono soggetti ad Iva in Italia i noleggi di imbarcazioni quando:
- l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene all’interno della UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione fuori dalla UE e l’utilizzo avviene in Italia.
Sono invece non soggetti ad Iva i noleggi di imbarcazioni quando:
- l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene fuori UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese UE, ovunque venga utilizzata.
Sono quindi irrilevanti le ubicazioni (ai fini Iva) del prestatore e dell’utilizzatore.
Uno schema può meglio riassumere quanto sopra espresso.
Messa a disposizione | Utilizzo | Iva |
ITA | ITA-UE | 22% |
EXTRAUE | n.s. 7-quater lett. e) | |
UE | QUALSIASI | n.s. 7-quater lett. e) |
EXTRAUE | ITA | 22% |
UE – EXTRAUE | n.s. 7-quater lett. e) |
Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, innanzitutto si distingue tra committente soggetto passivo d’imposta (B2B) e committente soggetto privato (B2C).
Nel primo caso (B2B), si applica la regola generale dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972: la prestazione rileva territorialmente nel luogo di stabilimento del committente.
Nel caso invece di committente soggetto privato (B2C), la norma di riferimento è l’articolo 7-sexies, lett. e)-bis, del D.P.R. 633/1972, che determina l’applicazione dell’imposta in Italia (Iva 22%) quando:
- l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, e l’utilizzo avviene in Italia;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e l’imbarcazione viene utilizzata in territorio UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità, e utilizzata in Italia.
Precisato quanto sopra, il problema ora diventa quello di definire l’esatta percorrenza in territorio UE od extra-UE per poter correttamente applicare l’imposta: appare evidente, infatti, l’obiettiva difficoltà nel definire esattamente, negli spostamenti in mare, quale distanza venga effettivamente percorsa in un territorio nazionale piuttosto che comunitario o extracomunitario.
Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E/2011, conferma la possibilità di utilizzo delle percentuali forfetarie a suo tempo indicate nella circolare 49/E/2002 (e confermate nella successiva circolare 38/E/2009) e cioè:
- imbarcazione da diporto a motore: lunghezza percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie:
- fino a 7,50 metri 10%;
- da 7,51 a 12 metri 40%;
- da 12,01 a 16 metri 50%;
- da 16,01 a 24 metri 60%;
- oltre 24 metri 70%;
- imbarcazione da diporto a vela: lunghezza percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie:
- fino a 10 metri 40%;
- da 10,01 a 20 metri 50%;
- da 20,01 a 24 metri 60%;
- oltre 24 metri 70%.
Sempre la circolare 43/2011 specifica però che tali percentuali forfettarie sono utilizzabili solo nei casi in cui:
- per i noleggi a breve termine: le imbarcazioni siano messe a disposizione in Italia e utilizzate in territorio nazionale o UE;
- per i noleggi a lungo termine: i prestatori siano italiani e i committenti siano soggetti non passivi d’imposta per utilizzi in territorio italiano o UE.
In tutti gli altri casi non è possibile applicare alcuna percentuale forfettaria ma si dovrà fare riferimento alla percorrenza effettiva.